Applicabile il test di cessione anche ai materiali di riporto presenti in siti contaminati
Ambiente

Applicabile il test di cessione anche ai materiali di riporto presenti in siti contaminati

In collaborazione conlogo ASLA

 

Prosegue la rubrica in collaborazione con ASLA, Associazione degli Studi Legali Associati, presieduta dall’Avvocato Giovanni Lega, Fondatore e Managing Partner di LCA Studio Legale. La rubrica ha ad oggetto il commento delle più importanti sentenze in materia ambientale da parte di alcuni Studi Associati aderenti ad ASLA.

Il contributo di oggi è stato fornito da Avv. Maria Cristina Breida di Legance Avvocati Associati.

Con la sentenza 5 agosto 2021, n. 5768 il Consiglio di Stato ha confermato l’applicabilità ai materiali di riporto, rinvenuti in un sito oggetto di procedimento di bonifica, del test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998.

La decisione, confermativa della sentenza emessa in primo grado dal TAR Toscana, è stata resa all’esito di un giudizio in cui si controverteva della legittimità della prescrizione, dettata da un’Amministrazione comunale in sede di approvazione del piano di caratterizzazione, secondo cui “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998”.

La sentenza si segnala in quanto non constano precedenti editi nei medesimi termini e affronta un tema avente notevole rilevanza applicativa e sulla quale il legislatore nazionale è intervenuto in momenti successivi molteplici occasioni.

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Alla tesi propugnata dalla ricorrente – che sosteneva l’inapplicabilità del test di cessione argomentandone l’inutilità posto che tali materiali, in quanto ricompresi in un sito soggetto a bonifica, erano già soggetti alle relative norme - il Consiglio di Stato contrappone la conclusione opposta, cui perviene sulla scorta dell’analisi della disciplina introdotta dal d.l. 2/2012 che introduce un regime di esenzione rispetto a quello generale sui rifiuti e di cui è utile dare brevemente conto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 2/2012, le matrici di riporto sono costituite da una “miscela eterogenea di materiali di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno”.

Secondo la regola generale, la matrice di riporto così definita sarebbe un rifiuto e andrebbe rimossa, fatta salva l’ulteriore eventuale bonifica del terreno interessato dall’abbandono dei rifiuti.

La normativa di esenzione dettata dal citato decreto consente invece di distinguere, attraverso lo strumento del test di cessione, fra i casi in cui la matrice di riporto può essere assimilata alla matrice naturale e quelli in cui ciò non è possibile.  Qualora il test di cessione abbia esito negativo, il regime di esenzione consente, in luogo della rimozione dei rifiuti, la loro sottoposizione a operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o la messa in sicurezza permanente.

Laddove invece il test di cessione abbia esito positivo, vi sono i presupposti per l’esenzione di cui al d.l. 2/2012, ovvero è possibile trattare la matrice di riporto alla stregua della matrice naturale suolo perché è escluso che essa costituisca nella sua interezza un rifiuto. Ciò non esclude peraltro che essa possa essere contaminata e debba pertanto essere assoggettata a bonifica.

Da ciò dunque – conclude il Consiglio di Stato- l’”insostenibilità” della tesi della ricorrente che “presuppone che si sia già dimostrato quanto deve esserlo, ovvero che la matrice di riporto presente nel sito stesso si possa trattare come matrice suolo naturale, e non come rifiuto nella sua interezza”.

Ora, dalla sentenza non è dato evincere le allegazioni di dettaglio proposte a sostegno della tesi di inutilità del test di cessione respinta dal Consiglio di Stato, tesi che pare presupporre l’integrale sovrapponibilità delle procedure, ciò che non è. Pare tuttavia a chi scrive che, alla luce del tenore del d.l. 2/2012, potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse da quelle cui il Supremo Collegio è giunto in presenza di specifiche condizioni tecniche da verificarsi nei singoli casi.

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