La Cassazione dichiara reato il trasporto e abbandono dei rifiuti senza autorizzazione
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La Cassazione dichiara reato il trasporto e abbandono dei rifiuti senza autorizzazione

La sentenza n. 52773/2014 conferma un approccio rigoroso al tema della gestione illecita dei rifiuti: inclusa anche l'attività economica di fatto, inaccettabili valutazioni soggettive nella classificazione dei materiali abbandonati.

La Corte di Cassazione afferma che il trasporto e l'abbandono di rifiuti senza autorizzazione costituisce un reato dichiarando "inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiale da classificare o meno come rifiuti".

L'affermazione, espressa nell'ambito della sentenza n. 52773/2014, conferma l'applicazione di un approccio rigoroso al tema della gestione illecita dei rifiuti, assegnando un ruolo prioritario alla tutela della salute umana e ambientale.

Nella causa in esame due soggetti, rispettivamente un conducente e il titolare della società proprietaria del veicolo, sono stati condannati per aver trasportato materiale florovivaistico di scarto in assenza di autorizzazione e depositato i rifiuti "verdi" in area demaniale.

 

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In particolare, muovendosi sulla base della precedente giurisprudenza, il Giudice ha ribadito che il reato di abbandono di rifiuti è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto; con riferimento anche "ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee" (secondo comma dell'art. 256). I soggetti indipendenti da una organizzazione d'impresa incorrono invece in una sanzione amministrativa, per la presunzione di un minor rischio di inquinamento ambientale.

Una medesima interpretazione estensiva è applicata dalla Cassazione anche al concetto di rifiuto definito come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, primo comma, del dlgs 152/2006) qualificato "sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore".

La sentenza rappresenta un ulteriore passo nell'affermazione di un approccio volto a contrastare con vigore gli effetti nocivi del trattamento e del deposito non autorizzato dei rifiuti, con l'obiettivo primario di salvaguardare la salute della popolazione e dell'ambiente. 

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