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Al di là delle singole misure, nel nuovo codice continua a pesare una vera disciplina di raccordo con gli strumenti di sostegno all’efficientamento energetico, come il conto termico.
Anche l’energia tra i temi verdi del nuovo Codice appalti. Ma a differenza degli acquisti pubblici e delle risorse idriche, settori sui quali il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha accorpato gli articoli dedicati in Capi, il tema dell’energia, con particolare riferimento all’efficienza, risulta pervasivo e trasversale rispetto ad altri settori del Codice.
Così, ad esempio, tra i criteri adottati per individuare l’offerta più vantaggiosa (con la contestuale possibilità di diminuire le garanzie richieste per l’aggiudicazione dell’appalto) rientrano la presenza di certificazioni energetiche (Iso 50001 in primis) e la previsione dei costi di utilizzazione e manutenzione con riferimento ai consumi energetici. Inoltre, per le gare di appalti finalizzati a ottenere l'efficienza energetica i criteri minimi ambientali, che il ministero dell’Ambiente pone come punto imprescindibile nella definizione dei bandi, vanno applicati all’intero importo, mentre per altri settori la percentuale di applicazione può scendere al 50%; a dimostrazione che ambiente ed energia siano ormai legati a doppio filo anche, ma non solo, nell’ambito delle aggiudicazioni.
Ma al di là di queste singole misure, per quanto meritorie, ciò che di fondo emerge da una prima lettura della nuova norma èl’assenza di un raccordo tra il D.Lgs. n. 50/2016 e alcuni strumenti legislativi di recente acquisizione che di fatti avrebbe permesso quel “salto di qualità” invocato da più parti da tempo.
Uno su tutti è il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), di cui all’art. 2, comma 1 D.Lgs. 102/2014. Si tratta di un accordo contrattuale stipulato, nell’ambito di lavori, forniture o servizi, tra benefi-ciario e fornitore, al fine di poter verificare e monitorare il livello di efficienza per la durata dell’intero contratto e, in caso di miglioramento, rideterminare il valore dell’investimento.
L’Epc riveste particolare interesse per la riqualificazione degli immobili pubblici, soprattutto se collegato al cosiddetto “conto termico”, come recentemente riformato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, il quale prevede espressamente lapossibilità, per le PA, di accedere agli incentivi tramite la mediazione di una Esco. Di fatto, questa novità avrebbe dovuto garantire un’innovazione nelle procedure di definizione dei contratti per le PA, perché avrebbe permesso di adottare un modello di riferimento conforme all’Allegato 8 al D.Lgs. n. 102/2014, superando così un limite fisiologico dell’unico modello attualmente valido per le PA, ovvero il cosiddetto “Energia Plus” messo a punto dal gestore dei servizi energetici (GSE).
In particolare, quest’ultimo sembrerebbe essere applicabile ai soli “appalti di servizi”, anche se la legislazione e la giurisprudenza di settore non sono molto chiare; in tal senso, un raccordo specifico con il nuovo Codice degli appalti avrebbe giovato decisamente, ma allo stato attuale è necessario attendere ulteriori chiarimenti per superare quello che, a tutti gli effetti, sembra essere un ostacolo allo snellimento delle procedure di definizione dei contratti di appalto.
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