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Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre è stato pubblicato il Decreto dell’11 ottobre 2021 Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito il Decreto) con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità con cui avverrà la gestione da parte dell’Italia delle risorse provenienti da Bruxelles da qui al 2026.
Il fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE
L’articolo 1 del Decreto prevede che sia le risorse del Fondo per l’attuazione di Next Generation UE che quelle del Fondo sviluppo e coesione FSC destinate ad interventi del PNNR saranno versate entro il 15 febbraio di ogni anno su due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestiti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-Servizio centrale per il PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR provvederà a rendere disponibili le risorse del Fondo per l’attuazione di Next Generation UE sulla base delle richieste presentate dalle Amministrazioni titolari dei vari interventi e sulle base delle seguenti modalità:
- anticipazione fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento del PNRR tenuto conto del cronoprogramma di spesa e nel limite della disponibilità di cassa; l’importo del 10% può essere maggiorato soltanto se debitamente motivato dall’amministrazione titolare, ente che dovrà inoltre attestare l’avvio di operatività dell’intervento o l’avvio delle procedure propedeutiche;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento del 90% dell’importo della spesa dell’intervento;
- una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento di target e milestones.
L’ente che si occuperà della gestione finanziaria delle risorse sarà dunque il Servizio Centrale per il PNRR. Per quanto riguarda, invece, i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le Regioni, le Province Autonome e/o altri enti locali, i trasferimenti delle risorse verranno effettuati sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
Le richieste di pagamento alla Commissione europea
Le richieste di pagamento alla Commissione europea saranno presentate dal Servizio Centrale per il PNRR ogni sei mesi e corredate dalla situazione sul conseguimento dei relativi target e milestones nonché dell’attestazione prevista nell’Annex III dell’Accordo di finanziamento sottoscritto con l’UE.
Le amministrazioni titolari dell’intervento dovranno presentare al Servizio Centrale per il PNRR un’attestazione contenente quanto segue:
- il raggiungimento dei target e milestone fornendo relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico positivo;
- una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
- una sintesi degli esiti dei controlli effettuati, compresi i punti deboli e le eventuali azioni correttive adottate;
- il rispetto delle condizioni collegate al principio DNSH (do no significant harm ).
Cosa succede in caso di ritardo nell’attuazione degli interventi del PNRR?
Le amministrazioni dovranno adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione previste all’interno del calendario indicativo stabilito nell’Accordo operativo. In caso di ritardi nell’attuazione degli interventi, le amministrazioni titolari degli interventi dovranno comunicare tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:
- scostamenti temporali o quantitativi;
- le conseguenze degli scostamenti;
- l’individuazione delle cause degli scostamenti;
- le azioni correttive adottate.
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