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Il 10 marzo 2021 il Parlamento europeo ha approvato con 504 voti favorevoli, 79 contrari e 112 astensioni una risoluzione recante alcune raccomandazioni alla Commissione relative alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese.
Gli europarlamentari chiedono a gran voce che la Commissione europea adotti una direttiva che vada a disciplinare la responsabilità delle imprese in materia di danni arrecati non solo all’ambiente ma anche e soprattutto ai diritti umani.
Alcuni dati di partenza
Il Parlamento invita la Commissione ad agire quanto prima e soprattutto in merito ad alcune temi che destano importanti riflessioni:
- secondo i dati elaborati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel mondo si registrano circa 25 milioni di vittime da lavoro forzato, 152 milioni di vittime del lavoro minorile, 2.78 milioni di decessi all’anno per malattie professionali;
- le imprese hanno generalmente una limitata consapevolezza degli impatti delle loro attività sui minori;
- i cambiamenti climatici incidono negativamente sul pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani;
- soltanto il 37% delle imprese esercita la dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani;
- le vittime di impatti negativi legati alle imprese non sono sufficientemente tutelate dal diritto del paese in cui sono stati causati i danni;
- fare affidamento su regimi industriali certificati non esclude che l’impresa violi i propri obblighi di dovuta diligenza;
- la futura normativa sul dovere di diligenza dovrebbe considerare soluzioni digitali che consentano al pubblico l’accesso alle informazioni e di ridurre in maniera significativa gli oneri burocratici.
Destinatari della direttiva
La direttiva richiesta dagli eurodeputati alla Commissione si dovrebbe applicare ai seguenti soggetti:
- grandi imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell’Unione;
- tutte le PMI quotate in borsa e ad alto rischio;
- grandi imprese, PMI quotate in borsa e PMI che operano in settori ad alto rischio, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono insediate sul territorio dell’Unione anche se operano sul mercato interno vendendo beni o fornendo servizi.
La Strategia di dovuta diligenza
Il documento redatto dal Parlamento europeo prevede che le imprese siano tenute ad elaborare una Strategia di dovuta diligenza ad hoc per gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull’ambiente e sulla buona governance sia nelle loro operazioni che nei rapporti d’affari. Nell’ambito della Strategia le imprese, nel rispetto del segreto commerciale, dovrebbero rendere pubbliche le informazioni in merito alla loro catena del valore (per esempio menzionando località, tipi di prodotti e servizi forniti, informazioni relative alle imprese controllate) nonché indicare tutte le politiche volte a far cessare, prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi del loro operato.
La Strategia deve essere valutata e revisionata almeno una volta all’anno con il coinvolgimento dei portatori di interesse, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. A tal fine si precisa che per portatori di interesse si intendono tutti i soggetti che possono essere lesi dagli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull’ambiente e sulla buona governance. In tale categoria vi rientrano dunque i lavoratori e i relativi rappresentanti, le comunità locali, i minori, i sindacati e le organizzazioni della società civile. La Strategia deve essere infine caricata su una piattaforma centralizzata, strumento digitale controllato dalle autorità nazionali competenti designate dal singolo Stato.
Il Meccanismo per il trattamento dei reclami
I portatori di interesse possono esprimere le loro preoccupazioni in merito ad un eventuale o effettivo impatto negativo attraverso “il meccanismo dei reclami”. Tale meccanismo consente l’anonimato e non preclude l’accesso ai meccanismi giudiziari ordinari.
La riparazione del danno
Nel caso in cui l’impresa causi un impatto negativo, deve porre rimedio al danno causato. La direttiva a tal proposito prevede che la riparazione possa essere proposta attraverso il meccanismo del reclamo e che sia stabilita in consultazione con i portatori di interesse lesi che potranno optare, tra l’altro, per una compensazione finanziaria o non finanziaria, reintegro e restituzione. Gli Stati membri devono assicurare inoltre che la proposta di riparazione da parte dell’impresa non impedisca ai portatori di interessi lesi di avviare un procedimento civile in base a quanto disposto dalla normativa nazionale.
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