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L’estensione della possibilità di cedere i benefici fiscali punta a incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano.
Una piccola crescita, ancora moltissima strada da fare: questa, in estrema sintesi, la condizione energetica del patrimonio immobiliare italiano. I più recenti dati raccolti da uno studio condotto a Enea, FIAIP e I-Com ha rilevato un aumento dello 0,5% degli interventi di riqualificazione energetica nel corso del 2017. La maggioranza delle compravendite, però, ha interessato edifici a bassa efficienza: nel 56% dei casi si è trattato di immobili in classe G (la peggiore), nel 24% dei casi di immobili nelle classi E ed F, il 13% nelle classi C e D e solo il 7% nelle classi A e B, ovvero quelle con maggiore efficienza.
Da anni l’Ecobonus punta a incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare italiano: l’agevolazione prevede la possibilità di detrarre fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione, con una rateizzazione su dieci anni. La misura è stata confermata fino al 2021, con una recente novità: l’estensione della possibilità di cedere il credito.
Fino ad oggi, infatti, è stato possibile cedere il credito maturato con interventi di riqualificazione delle parti comuni degli edifici a fornitori e a privati, mentre la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha reso possibile ricorrere alla cessione anche nel caso di interventi su immobili privati. Ciò significa che è possibile ottenere uno sconto immediato sulle spese da sostenere, mentre il privato o il fornitore recupererà il resto della somma tramite l’agevolazione fiscale che gli verrà trasferita.
L’Ecobonus può essere ceduto a tutti i fornitori coinvolti nell’intervento, organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili anche se partecipati da soggetti finanziari (che però non possono detenere il controllo o una quota maggioritaria dei consorzi o delle società), Energy Service Companies (ESCO), Società di Servizi Energetici (Sse).
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che il credito d’imposta non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993), fatto salvo il caso in cui ci si trovi in situazioni di incapienza. Divieto anche per tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie: i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione.
L’intento è quello di favorire ulteriormente il ricorso all’Ecobonus, grazie al quale già sono stati riscontrati risultati interessanti: nel triennio 2014-2017, il Rapporto Enea indica un risparmio energetico pari al 15% sul territorio nazionale. Lo studio ha inoltre messo in luce come l’80% degli interventi di efficientamento energetico realizzati nel corso del 2017 hanno riguardato immobili precedenti agli anni Ottanta, a conferma dell’effettiva vetustà del patrimonio immobiliare nazionale. In totale gli interventi sono stati 420mila, per una spesa complessiva di 3,7 miliardi di euro.
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