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C’è tempo fino al 15 febbraio per accedere allo sgravio riservato alle imprese italiane in possesso della certificazione di parità di genere uomo donna.
Con la circolare 137 del 27 dicembre 2022 Inps ha comunicato le prime istruzioni operative per accedere all'esonero contributivo riservato alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere uomo donna (articolo 46-bis d.lgs 198/2006).
Lo sgravio permetterà un risparmio sulla contribuzione previdenziale annua dovuta al lavoratore, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Sono oggetto dell'esonero contributivo i premi e i contributi dovuti all’Inail, spettanze per il trattamento del Tfr o per il finanziamento della formazione continua attraverso i fondi interprofessionali.
Quanto risparmia il datore di lavoro?
La soglia massima di esonero - stabilita dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 162/2021 a favore del datore di lavoro - è pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12) annui. L'esenzione, precisa Inps, è valida per tutta la durata della certificazione di parità di genere uomo donna e parte dal primo mese di validità della stessa attestazione.
Chi può accedere all'esonero contributivo e chi no
L’esonero contributivo è riservato ai datori di lavoro privati, anche se non imprenditori, e agli enti pubblici economici, alle aziende speciali costituite anche in consorzio, quindi i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.
Possono farne richiesta le Asp, ma non le Asl e le Aso. Sono escluse le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali e le Università, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane.
Come presentare la domanda di esenzione
Tramite il proprio consulente o in prima persona, il datore di lavoro può presentare la domanda di esonero contributivo attraverso il modulo di istanza “Par-gen” disponibile sul sito dell'INPS nella sezione “Portale Agevolazioni” (ex DiResCo). La procedura è solo telematica e, stando alla circolare, non sembra possibile attivarla recandosi presso le sedi Inps territoriali.
La domanda telematica deve contenere:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis.
“Per l’anno 2022 - spiega l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023”.
“Per l’anno 2022 - spiega l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023”.
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