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Rendicontazione di sostenibilità più lasca per i colossi internazionali. Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, stabilisce infatti che per le “aziende madri”, cioè i colossi che hanno sede ad esempio in America, ma hanno filiali in Europa, gli obblighi previsti già da quest’anno per le grandi aziende europee non valgono. O meglio, valgono in toto dal 2028. Quindi se fosse un problema rendicontare la propria sostenibilità, a una grande azienda converrebbe spostare la sede principale a New York o Pechino e poi semmai tornare indietro nel 2028. Infatti nel decreto, all’articolo 17, è previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 comma 3”. Ecco le disposizioni dell’articolo 5:
Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica alle societa' figlie e alle
succursali di societa' madri extra-europee che hanno generato negli
ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a
livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel
territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano imprese di
grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e
rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della societa'
madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2,
redatta a livello di gruppo dalla societa' madre extra-europea,
includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere
a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica
alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso in cui
essa non abbia una societa' figlia con sede nel territorio
dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti
delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro
nell'esercizio precedente.
4. La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa'
figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in
conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti
delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla
sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale
puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard
di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter
della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di
rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto
di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di
rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23,
paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
6. Se la societa' madre extra-europea non rende disponibile la
relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia o la succursale
chiedono che la societa' madre extra-europea fornisca tutte le
informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli
obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite
tutte le informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la
succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui
all'articolo 6, la relazione di sostenibilita' contenente tutte le
informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una
dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha
messo a disposizione le informazioni necessarie.
7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di
sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia o la
succursale pubblica l'attestazione sulla conformita' rilasciata ai
sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la
societa' figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione
attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a
disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'.
8. Le societa' figlie e le succursali di societa' madri
extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilita' e
conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal comma
6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul territorio
nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e
4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.
Per correttezza va segnalato che gli obblighi della casa madre possono essere adempiuti prima del 2028 da una filiale europea. L’articolo 18 al comma 3 infatti prevede:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla societa' madre
extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su
base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno
del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi piu'
elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea
crediti foto: Foto di Scott Graham su Unsplash
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