Obbligo di rendicontazione ESG più graduale per le multinazionali
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Obbligo di rendicontazione ESG più graduale per le multinazionali

Rendicontazione di sostenibilità più lasca per i colossi internazionali. Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, stabilisce infatti che per le “aziende madri”, cioè i colossi che hanno sede ad esempio in America, ma hanno filiali in Europa, gli obblighi previsti già da quest’anno per le grandi aziende europee non valgono. O meglio, valgono in toto dal 2028. Quindi se fosse un problema rendicontare la propria sostenibilità, a una grande azienda converrebbe spostare la sede principale a New York o Pechino e poi semmai tornare indietro nel 2028. Infatti nel decreto, all’articolo 17, è previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 5  si  applicano  a  partire dagli esercizi aventi inizio  il  1°  gennaio  2028, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 comma 3”. Ecco le disposizioni dell’articolo 5:

Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi
 
  1. Il presente articolo si applica  alle  societa'  figlie  e  alle
succursali di societa' madri extra-europee che hanno  generato  negli
ultimi due esercizi consecutivi,  e  per  ciascuno  degli  stessi,  a
livello di gruppo o, se non applicabile, a livello  individuale,  nel
territorio  dell'Unione,  ricavi  netti   delle   vendite   e   delle
prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
  2. Le societa' figlie di cui al  comma  1,  che  siano  imprese  di
grandi dimensioni o piccole e medie  imprese  quotate,  pubblicano  e
rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della  societa'
madre extra-europea nei termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
redatta a livello  di  gruppo  dalla  societa'  madre  extra-europea,
includendo le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  2,  lettere
a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica
alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso  in  cui
essa  non  abbia  una  societa'  figlia  con  sede   nel   territorio
dell'Unione europea e tale succursale  abbia  generato  ricavi  netti
delle vendite e delle prestazioni superiori  a  40  milioni  di  euro
nell'esercizio precedente.
  4. La relazione  sulla  sostenibilita'  pubblicata  dalla  societa'
figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in
conformita' agli standard di  rendicontazione  contenuti  negli  atti
delegati emanati dalla Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo
40-ter della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
  5. In deroga a quanto previsto  al  comma  4,  la  relazione  sulla
sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia  o  dalla  succursale
puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard
di  rendicontazione  contenuti  negli  atti  delegati  emanati  dalla
Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo  29-ter
della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di
rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto
di esecuzione della  Commissione  sull'equivalenza  dei  principi  di
rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo  23,
paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
  6. Se la societa' madre  extra-europea  non  rende  disponibile  la
relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia  o  la  succursale
chiedono che  la  societa'  madre  extra-europea  fornisca  tutte  le
informazioni  necessarie  per  consentire  loro  di  adempiere   agli
obblighi previsti dal presente articolo. Qualora  non  siano  fornite
tutte le informazioni di  cui  comma  2,  la  societa'  figlia  o  la
succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini  di  cui
all'articolo 6, la relazione di sostenibilita'  contenente  tutte  le
informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite,  e  rilascia  una
dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea  non  ha
messo a disposizione le informazioni necessarie.
  7.   Congiuntamente   alla   pubblicazione   della   relazione   di
sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia  o  la
succursale pubblica l'attestazione sulla  conformita'  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione,  la
societa'  figlia  o  la  succursale  rilasciano   una   dichiarazione
attestante che  la  societa'  madre  extra-europea  non  ha  messo  a
disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'.
  8.  Le  societa'  figlie  e  le  succursali   di   societa'   madri
extra-europee assicurano, al  meglio  delle  proprie  possibilita'  e
conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal  comma
6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente  ai  commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul  territorio
nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli  3  e
4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.
 

Per correttezza va segnalato che gli obblighi della casa madre possono essere adempiuti prima del 2028 da una filiale europea. L’articolo 18 al comma 3 infatti prevede: 

    a)  gli  obblighi  stabiliti  in   capo   alla   societa'   madre
extra-europea di cui all'articolo 5  potranno  essere  adempiuti,  su
base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno
del territorio dell'Unione europea che abbia generato i  ricavi  piu'
elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea

crediti foto: Foto di Scott Graham su Unsplash

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