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Consiglio e Parlamento annunciano l’accordo provvisorio sulle norme che regoleranno le attività dei fornitori di informazioni sui rischi associati ai fattori ESG.
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Regolamento relativo alle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), un’intesa che ora dovrà essere approvata in via definitiva dai due organismi ed uscire sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per diventare esecutiva 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. Alla base dell’accordo provvisorio vi è la proposta sulle attività di rating ESG della Commissione presentata il 13 giugno 2023.
Le
agenzie di rating ambientale, sociale e di governance svolgono un ruolo
centrale nel comparto della finanza sostenibile. I rating ESG forniscono
infatti agli investitori e alle istituzioni finanziarie indicazioni in ordine
al profilo di sostenibilità di una società o di uno strumento finanziario,
valutandone l’esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla
società e sull’ambiente. Il problema è che sino ad oggi queste agenzie hanno
operato in un regime privo di trasparenza. Da qui la necessità di introdurre un
regolamento per migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle attività
svolte da queste agenzie, sul fronte in particolare della gestione dei
conflitti di interessi. Il tutto con l’obiettivo di aumentare la
fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili e accelerare così lo
sviluppo della finanza green.
Ecco i punti principali dell’accordo provvisorio:
- I fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e supervisionati dall’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione.
- La divulgazione di rating ESG da parte degli operatori dei mercati finanziari o dei consulenti finanziari, nell’ambito delle loro comunicazioni di marketing, dovrà essere accompagnata anche dalla pubblicazione, nel proprio sito web, di informazioni sulle metodologie utilizzate per tali rating ESG.
- I rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e di diritti umani o di governance. Tuttavia, sarà possibile fornire rating “E” (ambientali), “S” (sociali) e “G” (governance) separati. Se sarà invece fornito un unico rating, la ponderazione dei tre fattori E, S e G dovrà essere chiara per ciascuno di essi.
- I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione europea, che desiderano operare all’interno dei confini comunitari, dovranno ottenere un’approvazione dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato dall’Unione. Il riconoscimento, in tal caso, sarà basato su un criterio quantitativo. In alternativa, dovranno essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG, sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al Paese di origine, e in seguito a un dialogo tra l’ESMA e l’autorità competente del Paese terzo interessato.
- Viene introdotto quindi un regime di registrazione meno rigoroso, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i piccoli fornitori di rating ESG che, una volta deciso di optare per questo regime, saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell’ESMA, pur essendo in ogni caso soggetti alla sua vigilanza. Inoltre, saranno tenuti a rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché i requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Una volta usciti da tale regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno conformarsi a tutte le disposizioni delineate nel Regolamento, compresi i requisiti relativi alla governance e alle commissioni di vigilanza.
Immagine di copertina: Frederic Köberl, Unsplash
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