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Conto Termico 2024, in consultazione le possibili modifiche dal 3 aprile fino al 10 maggio.
Il 3 aprile il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il documento con gli aggiornamenti normativi in fase di studio, per avviare una consultazione pubblica sulle possibili novità del Conto Termico 3.0. Le modifiche che potrebbero interessare gli incentivi rivolti all’efficientamento energetico e ai piccoli impianti a rinnovabili termiche sarebbero molti.
Per prima quella di allargare la platea di beneficiari. La bozza infatti include anche le nuove configurazioni dell’autoconsumo virtuale, come anticipato nei mesi scorsi. Non solo. Gli interventi ammissibili inoltre dovrebbero essere diversificati, in modo comprendere anche il fotovoltaico con batterie, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la microcogenerazione e il teleriscaldamento.
La consultazione delle proposte sarà possibile fino al 10 maggio 2024. Ed i soggetti interessati avranno modo di inviare le proprie considerazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione presente sul sito.
Non solo il nuovo Decreto
Conto Termico 3.0.
Il Conto Termico ha l’obiettivo di incentivare gli interventi di aumento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Ad oggi è rivolto solo a PA e soggetti privati che possono fare richiesta da soli o tramite una ESCO.
Le comunità energetiche rinnovabili, le configurazioni di autoconsumo diffuso e gli enti del terzo settore, rientreranno tra i nuovi soggetti. Verrà, inoltre, limitato l’accesso agli incentivi tramite l’intervento delle ESCO solo ai “grandi lavori”. Un esempio è la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuove installazioni di potenza complessiva superiore a 70 kW o l’installazione di impianti solari termici di dimensione superiore a 20 m2.
Le PA invece potranno ricorrere a forme di cooperazione pubblico-privato (contratti PPP) e “alla compartecipazione di soggetti privati alle spese di riqualificazione”.
Interventi ammessi
· l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
· l’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico;
· l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze
Gli ultimi due interventi avranno una condizione vincolante. Dovranno, infatti, essere svolti in parallelo alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già presenti con impianti a pompe di calore elettriche.
Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica, l’elenco si fa più articolato. Si aggiungono la sostituzione degli impianti di climatizzazione combinata anche a quelli di produzione di acqua calda sanitaria. Le porte a pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
Immagine di copertina: Markus Spiske
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