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Il 9 dicembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL n. 181 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Il testo, proposto dal Presidente e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, è stato approvato il 5 dicembre dal Consiglio dei Ministri. Integra il decreto-legge che reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, approvato il 27 novembre 2023.
Le norme aggiuntive regolano il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che al momento utilizzano il mercato tutelato. Rafforzano, inoltre, gli strumenti che prevengono aumenti dei prezzi e possibili alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica.
Circa quattro milioni e mezzo di famiglie “vulnerabili”, grazie alle nuove norme, potranno continuare a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato, prevista dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) nonché dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti nel 2021 come condizione per il pagamento della terza rata.
Pr quanto riguarda la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie non vulnerabili, entro il 10 gennaio 2024 verranno individuati degli operatori economici che subentreranno nella fornitura.
Sono presenti ulteriori novità. Per promuovere e accelerare gli investimenti di autoproduzione di energia rinnovabile, fino al 31 dicembre 2030, se sono presenti più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti devono attribuire una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il MASE, inoltre, entro 60 giorni dalla entrata in vigore di questo provvedimento dovrà definire un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del MASE, per un massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, sarà utilizzata per alimentare un fondo da istituire nello stato di previsione del MASE e da suddividere tra le regioni per promuovere misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo è quello di incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili.
I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, dovranno inoltre versare un contributo annuo al GSE pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.
Immagine di copertina: Thomas Richter
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