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Tra le novità del decreto la possibilità di derogare ai vincoli per le installazioni solari nelle coperture di edifici e le procedure semplificate per le installazioni in aree agricole.
Il Decreto PNRR Ter introduce alcune importanti semplificazioni normative e procedurali in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici, in continuità con gli obiettivi di decarbonizzazione concordati con l’Europa e con l’intento dichiarato di favorire un diffuso ricorso alle rinnovabili per contrastare la crisi energetica conseguente all’aumento dei prezzi dei combustibili fossili.
In particolare, l'articolo 51 prevede modifiche al d. Lgs. n. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Tra le molte modifiche, è rilevante il nuovo comma 5 dell'articolo 7-bis, riguardante l'installazione di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B (ovvero fuori dai centri storici e dalle “prime periferie”), e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi o autorizzazioni.
Le disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ma solo per quanto concerne l'installazione di pannelli integrati nelle coperture o installazioni di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, sempre in zone territoriali non classificate A o B o in presenza di vincoli di preservazione della biodiversità.
Le installazioni in area agricola sono infatti assimilate ad infrastrutture strategiche, per cui valgono criteri di necessità ed urgenza; pertanto, le disposizioni del Decreto dovrebbero prevalere su normative e prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.
Il Decreto prevede inoltre la semplificazione della procedura abilitativa per gli impianti di accumulo elettrochimico (ovvero gli accumulatori che conservano l’energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili) funzionali alle esigenze del settore elettrico in esercizio o autorizzati, ma non ancora in esercizio.
Infine, gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni, se posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento.
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