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Le nuove norme sulle etichette, sviluppate insieme a CONAI, favoriscono la semplificazione delle informazioni su riciclo e riuso dei materiali da imballaggi, e puntano a migliorare la qualità della raccolta differenziata.
Il 22 novembre è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che adotta le linee guida sull’etichettatura degli imballaggi.
Le nuove linee guida, in vigore dal 1° gennaio 2023, hanno l’obiettivo di adempiere agli obblighi stabiliti dall’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
Le linee guida, frutto del coinvolgimento del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, d’intesa con il Ministero, hanno come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.
Le linee guida recepiscono inoltre le indicazioni della Commissione Europea riguardanti il rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, al fine di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno.
La corretta applicazione della norma è fondamentale per garantire l’esercizio e lo sviluppo delle infrastrutture di riciclo e riuso sparse sul territorio nazionale, che si basano sul corretto funzionamento della raccolta differenziata nei comuni italiani.
Le disposizioni, che riguardano primariamente i prodotti destinati al consumo, e solo parzialmente i prodotti destinati al mondo “business to business” si applicano ai soggetti sui quali ricade l’obbligo di etichettatura degli imballaggi, ovvero, secondo l’articolo 218 del d.lgs 116/2020: “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”, con esplicito riferimento ai prodotti destinati al mercato italiano, dato che in caso i prodotti siano destinati al commercio estero non vi è obbligo di etichettarli secondo le nuove norme. È inoltre obbligatorio per gli importatori di prodotti destinati al mercato italiano fornire una nuova etichetta o assicurarsi che l’etichettatura esistente sia in linea con la nuova norma.
Le linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riportano come parametro le norme UNI applicabili, ricordando che l’adesione ai protocolli di UNI è volontaria e che il riferimento alle stesse è “puramente generico”.
Nello specifico, in assenza di riferimenti normativi espliciti sull’identificazione di materie plastiche da riciclare, la norme applicabili è l’ UNI EN ISO 1043-1 mentre la UNI 10667-1 è indicata come possibile parametro per l’etichettatura di materie plastiche provenienti da riciclo; le disposizioni della norma UNI EN ISO 11469 sono invece raccomandate per “la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri” e la UNI EN ISO 14021 è raccomandata per le “autodichiarazioni ambientali” su informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle “qualità ambientali dell’imballaggio”.
Per quanto concerne invece imballaggi in carta, in materiali misti e in plastiche compostabili, le linee guida contengono una serie di possibili esempi di etichettatura con la descrizione delle informazioni necessarie, altamente consigliate e consigliate, in base a ciascun tipo di materiale, alle norme UNI di riferimento (come la UNI EN 13432:2002), alle norme vigenti in Italia ed alla decisione 97/129/CE.
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