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Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA.
Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Elena Felici dello Studio LCA.
Abbandono dei rifiuti e individuazione dei responsabili. Solidarietà degli obblighi di rimozione?
Con la sentenza n. 459 del 2 agosto 2022, il TAR Marche prende posizione rispetto a diversi temi.
Il primo, più volte affrontato dalla giurisprudenza, riguarda la legittimazione passiva del liquidatore giudiziale di una procedura di concordato preventivo (con cessione di beni) rispetto a provvedimenti che abbiano ad oggetto prescrizioni ambientali, questione dibattuta e risolta pacificamente in senso negativo.
Il secondo, riguarda l’interpretazione dell’art. 192 T.U.A. che, secondo la sentenza in esame, sarebbe finalizzato “ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti, ma non a stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi” e prevederebbe tra tali soggetti una forma di responsabilità solidale (art. 192 c.3).
***
La vicenda si riferisce ad una complessa procedura per la messa in sicurezza e rimozione di materiali contenenti amianto, nonché per la rimozione di rifiuti abbandonati, procedura che si è protratta per molti anni e si è intersecata (i) con la procedura di rinnovo di un’AIA; nonché (ii) con la procedura di concordato preventivo della società destinataria delle diverse prescrizioni, società che aveva condotto sul sito l’attività di produzione di laterizi.
Tali problematiche ambientali sono state oggetto di ben cinque ricorsi sia da parte della società in concordato sia da parte del commissario liquidatore, entrambi destinatari dei provvedimenti contenenti le prescrizioni ambientali.
I provvedimenti sono stati impugnati da entrambe le parti, che hanno eccepito, per motivi diversi, la carenza di legittimazione passiva.
Quanto al tema della legittimazione passiva del commissario liquidatore, la decisione nega, come sopra accennato, che nel caso in esame la stessa possa ritenersi sussistente. Infatti, la posizione del commissario liquidatore in una procedura di concordato preventivo con cessione di beni, non è assimilabile a quella del curatore fallimentare né a quella del commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria: non alla prima perché, secondo gli orientamenti delle diverse sentenze che si sono pronunciate sul punto, contrariamente al commissario liquidatore, il curatore può essere qualificato ora come gestore ora come detentore dei rifiuti, e nemmeno alla seconda, in quanto il commissario straordinario assume la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, gestione che non viene affidata al commissario liquidatore/liquidatore giudiziale .
Precisa la sentenza, che il commissario liquidatore “è chiamato a esercitare un mandato specifico e circoscritto” essendo “un mandatario che agisce nell’interesse tanto del debitore che dei creditori”, il che implicherebbe che al medesimo non sarebbero da addebitare “nemmeno le conseguenze materiali dell’attività di liquidazione, visto che tali attività vengono svolte in nome e per conto del soggetto ammesso al concordato”: in tali casi, l’imprenditore non è estromesso dalla gestione industriale.
Venendo alla seconda questione affrontata dalla sentenza, quella relativa alla corresponsabilità (della società in concordato) nella causazione del deposito incontrollato di rifiuti (deposito che si era formato in un momento in cui la società non aveva la detenzione del sito), i giudici amministrativi, richiamandosi a precedenti decisioni, affermano che l’individuazione dei responsabili ex art 192 T.U.A. sarebbe volta ad accertare la responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione/abbandono dei rifiuti senza stabilire la quota di responsabilità di ciascuno. In particolare, secondo la sentenza “il comma 3 del medesimo articolo prevede proprio la responsabilità solidale di tutti i soggetti individuati” con la conseguenza che il creditore, secondo il principio generale in tema di obbligazioni solidali, può agire indifferentemente nei confronti di uno qualunque dei condebitori, salvo il diritto di regresso degli altri”.
Al riguardo, ci sembra interessante segnalare i seguenti aspetti.
Nell’affermare il principio di cui sopra, la decisione richiama precedenti sentenze del TAR (TAR Marche Ancona 207/2021, e 694/2021) secondo le quali “nel caso in cui le condotte rilevanti ai sensi del TUA siano astrattamente ascrivibili a diversi soggetti, non è di per sé illegittima la decisione dell’amministrazione di agire separatamente e in tempi diversi” contro i soggetti coinvolti che “avranno sempre la possibilità di agire in regresso”.
Tali principi si richiamano a quanto statuito da una precedente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5668/2017), che aveva definito i contorni della solidarietà in un caso di inquinamento di un sito, precisando che nel caso di responsabilità da fatto illecito (o alla stessa assimilabile) laddove si sia in presenza di un unico fatto “produttivo di un danno unico” (nel caso di specie inquinamento del sito), ben può ipotizzarsi un caso di solidarietà ex art. 2055 c.c. In tal caso l’Amministrazione sarebbe del tutto legittimata a procedere in tempi diversi per ciascun responsabile ovvero soltanto contro alcuni di essi, senza che perciò possa configurarsi un danno a carico di alcuno: “potendo eventualmente (ove ritenuta responsabile), [la parte] agire in regresso nei confronti degli eventuali altri soggetti” che siano ritenuti corresponsabili.
L’orientamento del Consiglio di Stato, sotto questo profilo, non si discosta dai principi costantemente enunciati dalla Cassazione, e cioè che “debba ricorrere per l’applicazione dell’art. 2055 un unico fatto dannoso imputabile a soggetti diversi, cioè un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte (Cassazione 4 marzo 1993 n. 2605; 4 dicembre 1991 n.13093; 20 agosto 1977 n.3817)”.
Venendo al caso oggetto della sentenza in esame e quindi all’ipotesi di cui all’art. 192 T.U.A., per aversi solidarietà occorrerebbe pertanto dimostrare la sussistenza di un unico danno evento, a fronte delle diverse condotte illecite.
Nel caso di specie, questo aspetto non sembra essere stato valutato sufficientemente nella sentenza. Inoltre, il principio di solidarietà di cui al comma 3 e 4, citato dalla decisione, si riferisce alla solidarietà rispettivamente tra autori delle condotte e proprietario, e autori delle condotte e il/i soggetto/i dagli stessi rappresentato/i o i loro successori, e non alla solidarietà tra i coautori, come invece sembrerebbe intendere la sentenza.
Dovremmo infine chiederci se l’applicazione tout court delle norme civilistiche in tema di solidarietà sia del tutto in linea con i principi generali che regolano la responsabilità in materia ambientale.
Al riguardo si segnala la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021 (anche se emessa con riferimento ad una fattispecie di inquinamento) che avendo considerato insufficiente l’istruttoria procedimentale effettuata dall’Amministrazione regionale in relazione al riparto delle responsabilità tra le diverse società succedutesi nel sito, e quindi in relazione al contributo causale di ciascuna società rispetto all'effettivo cagionarsi dell’evento, ha ritenuto che la conseguente generica attribuzione di responsabilità alle stesse non fosse “aderente ai canoni esegetici evincibili dal diritto europeo dell'ambiente, basati sui principi della responsabilità personale per il proprio fatto colpevole”.
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