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Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA.
Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Maddalena Orcali - B&P avvocati
I limiti della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione in presenza di best available technologies.
Con la sentenza n. 2270/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, si sofferma su taluni temi di interesse per gli impianti con impatti ambientali e in quanto tali soggetti a regime autorizzatorio.
In particolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il titolo abilitativo che alcune aziende devono ottenere per l’esercizio dell’impianto, e stabilisce le condizioni indispensabili per il suo funzionamento. Nella pratica, sono le Pubbliche Amministrazioni competenti che individuano una serie di prescrizioni (in tema di emissioni in atmosfera, di scarichi idrici, di rifiuti, eccetera) da rispettare nello svolgimento dell’attività.
Tali prescrizioni non sono rimesse all’arbitrio della P.A., ma devono tenere conto, in certe situazioni, delle conclusioni raggiunte dalla comunità scientifica. In questo contesto, rivestono un ruolo decisivo le c.d. BAT, acronimo di best available technologies: si tratta delle migliori soluzioni tecniche disponibili in un determinato settore, ed accessibili a costi ragionevoli, per garantire un adeguato livello di protezione dell’ambiente (cfr. Cass. pen. n. 33089/2021, che le descrive come «quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli»).
La sentenza del Tar Catania si sofferma proprio sui limiti della discrezionalità tecnica della P.A., ossia il potere di conoscere un determinato fatto accedendo a cognizioni scientifiche, o comunque tecniche e specialistiche.
Nel caso specifico, la società ricorrente lamentava che l’Autorità procedente avesse imposto una misura ulteriore rispetto all’adeguamento alle BAT di riferimento, e ciò senza un adeguato apparato motivazionale a sostegno di tale scelta.
I giudici catanesi osservano che l’ampiezza della suddetta discrezionalità dipende dalla specificità delle BAT, pertanto, se le BAT sono puntuali e specificamente relative all'attività produttiva da autorizzare – come era nel caso deciso – «le prescrizioni conformi alle tecniche previste non necessitano di un particolare onere motivazionale, che invece è richiesto ogni qual volta la P.A. dalle stesse intenda discostarsi».
In altre parole, tanto più le BAT sono dettagliate, tanto più congrua ed esaustiva deve essere la motivazione della P.A. che da quelle BAT intende discostarsi.
Il Collegio aggiunge poi una ulteriore, importante, considerazione. L’istruttoria – e la correlata motivazione – non deve avere come faro solamente le mere soluzioni tecniche disponibili, ma anche il bilanciamento dei diversi interessi in gioco. In questo modo il Tar sembra porsi nel solco della sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale che, nel mettere a confronto le esigenze di produzione con la tutela della salute e dell’ambiente, ha sancito l’inesistenza di “diritti tiranni” in grado di prevalere sempre e comunque sugli altri, essendo invece necessaria una valutazione ponderata caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità.
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