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La proposta non è ancora passata all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, ma contiene novità in grado di combattere i “muri di gomma” creati dai venditori non sempre trasparenti di servizi finanziari in rete.
Tra le forme di tutela dei consumatori in vigore all’interno della Comunità europea, la normativa 2002/65/CE (norme comuni per la commercializzazione di servizi finanziari dai fornitori ai consumatori nell'Unione europea) ha subito una modernizzazione lo scorso maggio su spinta della Commissione Europea.
Prima di questo intervento mancavano leggi specifiche a tutela dei consumatori per i servizi finanziari in rete, o meglio erano presenti norme europee che riguardavano il servizio finanziario al consumo, applicato alle attività di banca, credito, assicurazione, pensione personale, servizi di investimento o di pagamento contratti mediante comunicazione a distanza. L’obiettivo di promuovere la concessione di servizi finanziari nel mercato interno garantendo contemporaneamente un livello elevato di protezione dei consumatori resta invariato, ma quest’ultimo scopo viene rafforzato attraverso cinque nuovi provvedimenti.
In primis l’armonizzazione delle regole in tutto il mercato europeo, dunque tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno risponderanno alle stesse regole e tutti i consumatori godranno degli stessi diritti in Europa. Informazioni precontrattuali fornite in maniera tempestiva, per questo la proposta mira a disciplinare cosa, come e quando queste comunicazioni dovranno essere fornite. Le nuove regole ordinano anche modalità di fornitura delle informazioni via e-mail, introducono l’obbligo di fornire un indirizzo elettronico del fornitore di servizi finanziari e vuole far sì che i consumatori abbiano tempo sufficiente per comprendere le clausole prima della stipula del contratto. E’ stato rafforzato il diritto di recesso nei 14 giorni, permettendone l’esercizio tramite un pulsante e la ricezione di una notifica di recesso nei casi in cui l’informazione precontrattuale sarà data in ritardo. Viene stabilita forma di equità per i contratti online, dove una delle novità più importanti sembra quella di dover mettere in condizione il consumatore di interagire sempre con un essere umano anche dopo aver stretto un contratto telematico, oltre che avere informazioni chiare su l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario, eventuali costi occulti o i rischi connessi ai servizi finanziari. In quest’ottica sono vietate interfacce online che rischiano di distorcere scelte libere e informate da parte del consumatore.
La Direttiva 2011/83/UE (i diritti del consumatore telematico) viene estesa ai contratti finanziari conclusi a distanza e prevede un inasprimento delle pene, con sanzioni più severe fino al 4 % del fatturato annuo, comminate nel caso di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza che presentino violazioni transfrontaliere. La proposta non è ancora passata all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, ma contiene novità in grado di combattere i “muri di gomma” creati dai venditori non sempre trasparenti di servizi finanziari in rete.
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