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Per la rubrica "L'angolo del Comitato Scientifico", dedicata a commenti e approfondimenti di natura istituzionale e aziendale, pubblica e privata, oggi viene pubblicato il contributo di Federico Peres, Fondatore e Managing Partner B&P Avvocati
L’ambiente nella costituzione: brevi considerazioni su una riforma che divide
Francesca Pitrelli, nel suo contributo del 14 febbraio 2022, ha dato conto puntuale degli articoli della Costituzione modificati (art. 9 e 41) e dell’entusiasmo con cui il modo politico ha accolto la riforma definendo la giornata “storica” ed “epocale”.
In realtà, tra i giuristi più qualificati, le posizioni sono diverse.
Da un lato alcuni ci ricordano che l’ambiente era già tutelato in quanto, pur non essendo espressamente menzionato, era stato “inserito” nella Costituzione grazie a diverse sentenze della Consulta che avevano interpretato il diritto alla salute come diritto a vivere in un ambiente salubre, garantendo così, sia pure indirettamente, la tutela anche dell’ambiente. Dall’altro vi è invece chi pone l’accento sul fatto che l’inserimento dell’ambiente sia una novità degna di nota e valorizzano soprattutto il richiamo agli interessi delle future generazioni, ritenendo di conseguenza la riforma meritevole del giudizio estremamente positivo dato da molti. Senza entrare in tecnicismi giuridici, una posizione intermedia è quella che mi sembra più convincente.
È indubbio che la tutela costituzionale dell’ambiente, si vedano le numerose sentenze non solo della Consulta, sia un patrimonio acquisito da tempo, ma non si può negare che il suo inserimento espresso nella Carta non solo lo metta al riparo da improbabili ripensamenti della Corte Costituzionale, ma soprattutto gli attribuisca dignità autonoma, superando così la visione antropocentrica (la tutela della salute) che lo caratterizzava sino ad oggi. Inoltre il richiamo – nell’art. 9 – anche agli ecosistemi ed alla biodiversità rende più concreto un concetto, quello stesso di ambiente, difficile da inquadrare e definire date le sue estensioni e forme. Parimenti, l’aver previsto – nell’art. 41 – che l’iniziativa privata non possa svolgersi in contrasto con l’ambiente introduce, di fatto, nella Costituzione, anche il concetto di sviluppo sostenibile che appartiene già alle leggi fondamentali di altri Stati europei.
Bastano queste considerazioni per definire la riforma “storica” o “epocale”?
Probabilmente no, a meno che non si enfatizzi il richiamo all’interesse delle future generazioni, concetto lungimirante, ma di incerta declinazione. È questo l’inciso sul quale il legislatore e i giuristi si interrogheranno a fondo, ponendosi una domanda tutto sommato semplice: se questo inciso fosse stato inserito nel testo della Carta approvato nel 1948 avremmo evitato alcuni dei danni che oggi, nel tempo che ci resta, siamo costretti senza indugio a rimediare?
Evitato no, ma limitato forse sì.
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