Dal mese di febbraio introduciamo la rubrica POINTs dedicata a raccogliere ed ascoltare le associazioni di categoria in merito a dati, notizie di attualità nonché decreti legislativi e norme di riferimento in quanto - consapevoli del potere e del diritto di rappresentanza che esercitano - riteniamo siano stakeholder primari e di riferimento per fornire al lettore un punto di vista necessario, frutto di una competenza residente.
Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA
Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Alessandro Gemmo studio Linklaters
Valutazione di impatto ambientale: erronea l’equiparazione degli impianti agro-voltaici ai tradizionali impianti fotovoltaici
La differenza strutturale tra impianto agro-voltaico e impianto fotovoltaico ordinario deve comportare una diversa valutazione del relativo impatto ambientale. Dopo la possibilità concessa agli impianti agro-voltaici di accedere agli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili introdotta dall’articolo 31, comma 5 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni-bis”), ulteriori importanti indicazioni sul relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale arrivano dal TAR Lecce. Infatti, con sentenza n. 248/2022, la Seconda Sezione del TAR Lecce ha accolto il ricorso presentato dallo sviluppatore di un impianto agro-voltaico di potenza complessiva pari a circa 6,6 MW, avverso il parere negativo espresso dalla Regione Puglia in sede di valutazione di impatto ambientale.
Al fine di superare i rilievi iniziali sollevati dalla Regione, il ricorrente aveva modificato il progetto originario adottando una soluzione che consentisse la coltivazione agricola e l’uso pastorale di più dell’80% della superficie disponibile. Nonostante ciò, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto che la soluzione proposta arrecasse un pregiudizio alla qualità paesaggistica, in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa di pianificazione territoriale regionale.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il parere negativo reso dalla Regione, evidenziando come lo stesso si basasse sull’errata equiparazione degli impianti agro-voltaici con i tradizionali impianti fotovoltaici. Difatti, le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ritenute in contrasto con le caratteristiche del progetto, sono riferibili all’installazione di impianti fotovoltaici “tradizionali”, ma non anche a quelli agro-voltaici, introdotti successivamente all’approvazione delle norme richiamate.
Il Tribunale ha evidenziato come, nel caso dei classici impianti fotovoltaici, “il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva” mentre, nell’agro-voltaico, “l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante”. Pertanto, secondo il TAR, “la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia e utilizzabile per la coltivazione agricola”.
Sulla base di tale distinzione strutturale, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del parere negativo reso dalla Regione nell’ambito del procedimento di VIA, affermando la non contrarietà del progetto alla normativa urbanistica “in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici”.
Tale differenziazione risulta, inoltre, rilevante anche ai fini della valutazione della c.d. “pressione cumulativa” del progetto, ossia il suo impatto correlato alla presenza di eventuali ulteriori impianti incidenti sulla medesima area. Infatti, ad avviso del TAR, gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti tra loro analoghi e, pertanto, la distinzione strutturale tra impianto fotovoltaico classico e impianto agro-voltaico implica l’irrilevanza dell’eventuale presenza di impianti fotovoltaici tradizionali ai fini della valutazione di un progetto agro-voltaico.
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