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Dal mese di febbraio introduciamo la rubrica POINTs dedicata a raccogliere ed ascoltare le associazioni di categoria in merito a dati, notizie di attualità nonché decreti legislativi e norme di riferimento in quanto - consapevoli del potere e del diritto di rappresentanza che esercitano - riteniamo siano stakeholder primari e di riferimento per fornire al lettore un punto di vista necessario, frutto di una competenza residente.
Oggi viene pubblicato il contributo di ASLA
Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Claudio Vivani dello studio legale Vivani & Associati
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'articolo 17 del Decreto Ronchi non è applicabile retroattivamente, di conseguenza a carico del soggetto che ha la disponibilità del sito inquinato prima dell'entrata in vigore della legge non sono configurabili la responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione di bonifica.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 36651 si pronuncia sulla vexata quaestio della applicabilità della normativa di cui al D. Lgs. 22/1997 (il c.d. “Decreto Ronchi”) e al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (il “Testo Unico Ambientale”) alle contaminazioni anteriori. La pronuncia afferma che l'art. 17 del Decreto Ronchi non è applicabile retroattivamente, sicché a carico del soggetto gestore del sito inquinato prima dell'entrata in vigore del medesimo non sono configurabili la responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione legale di bonifica previste da tale norma. La Suprema Corte perviene così a un principio di diritto importante e innovativo, anche in relazione agli approdi della giurisprudenza amministrativa.
In esito a un’accurata ricostruzione della giurisprudenza civile sul punto, la Suprema Corte se ne discosta, sostenendo l’irretroattività della disciplina di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997, ritenuta fonte di una responsabilità oggettiva ex lege, in precedenza non prevista dall’ordinamento.
La sentenza, in particolare, individua in modo netto gli elementi di novità e di discontinuità tra il Decreto Ronchi (e, quindi, il successivo Testo Unico Ambientale, che lo ha sostituito con sostanziale omogeneità di disciplina) da un lato e, dall’altro lato, l’illecito aquiliano, stabilendo che la responsabilità oggettiva prevista dai primi non sia applicabile alle condotte di inquinamento derivanti da eventi occorsi prima della loro entrata in vigore.
La Corte di Cassazione utilizza, dunque, l’analisi della “discontinuità” normativa per vagliare se non si incorra in una fattispecie di applicazione retroattiva non consentita dalle disposizioni sull’applicazione della legge in generale: muove dall’assunto secondo cui la disciplina del Decreto Ronchi configura una forma di responsabilità oggettiva, in quanto tale essenzialmente differente rispetto alla responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 del Codice civile; ne deduce che non può esservi continuità normativa e che l’eventuale illecito aquiliano anteriore non può generare gli obblighi di facere previsti dal Decreto Ronchi e dal Testo Unico Ambientale; conclude infine che l’applicazione della responsabilità oggettiva alla causazione pregressa dell’inquinamento si configurerebbe come retroattiva e non è pertanto ammessa.
L’opzione interpretativa della pronuncia pare ineccepibile riguardo tanto alla fondatezza delle premesse quanto all’articolazione logica delle conclusioni.
Gli operatori dispongono dunque, ora, di un nuovo ausilio interpretativo molto significativo, che si differenzia dal panorama giurisprudenziale precedente, inclusi gli approdi della giurisprudenza amministrativa maggioritaria (in particolare, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2019 n. 10).
Proprio il rapporto fra i diversi indirizzi ermeneutici costituirà un tema di particolare interesse, anche alla luce dell’esigenza di evitare asimmetrie troppo marcate fra il piano delle procedure amministrative di bonifica dei siti contaminati e quello dei rapporti civilistici fra i vari soggetti coinvolti nelle stesse.
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