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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021). Numerose sono le agevolazioni previste dal Governo per vari settori dell’economia: dalle energie rinnovabili al settore agroalimentare, dal settore turistico-alberghiero a quello edile. Di seguito un’analisi di alcune delle disposizioni che si reputano di maggior interesse.
Misure per le energie rinnovabili
Credito di imposta per gli impianti a fonti rinnovabili
Ai fini IRPEF, è istituito un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Un decreto del MEF ne definirà le modalità attuative. Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.
Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica
Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini-idroelettrici, la Legge di Bilancio introduce un nuovo articolo nel Testo unico dell’Ambiente. La nuova disposizione è l’articolo 166 bis (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) secondo cui <>.
Credito di imposta per gli impianti di compostaggio
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, la Legge di Bilancio riconosce un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente. Per poter godere del contributo è necessario che l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.
Misure per il settore agroalimentare, turistico e alberghiero
L’istituzione del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del MiPAAF il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Con decreto del MiPAAF di concerto con il MEF, verranno definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
Contributo a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico
E’ concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una Comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.
L’istituzione del Fondo pratiche sostenibili
Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Lo scopo è quello di sostenere le imprese del settore nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
Misure per il settore edile (superbonus 110% e rigenerazione urbana)
Superbonus 110%
Prorogata la misura del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022. Di seguito si riportano le ulteriori scadenze previste dalla Legge di Bilancio entro cui sarà possibile usufruire del bonus in oggetto:
- fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
Interventi in ottica di rigenerazione urbana
Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
Possono richiedere i contributi le seguenti tipologie di Comuni:
- i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
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