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Dopo un iter costellato di decreti, dubbi e rinvii, dal 1 gennaio 2022 scatta l'obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi.
Indicare in etichetta la natura e la destinazione dei materiali di imballaggio utilizzati. In assenza di ulteriori provvedimenti legislativi derogatori, dal 1 gennaio 2022 vige l'obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi per tutte le aziende confezionatrici del settore agroalimentare, così da permettere l'identificazione, la classificazione e il corretto smaltimento delle diverse tipologie di packaging.
Etichettatura ambientale obbligatoria, le origini
L’11 settembre 2020 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, atto a recepire la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Prevedendo la modifica del decreto legislativo 152/2006 (il cosiddetto “testo unico ambientale”), il decreto ha apportato modifiche significative, introducendo l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. La norma prescriveva che: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
La disposizione nazionale: dall'obbligo immediato al rinvio
La disposizione nazionale, entrata in vigore il 26 settembre 2020, non prevedeva alcun periodo transitorio. Tale scelta ha comportato difficoltà applicative, che hanno condotto le associazioni imprenditoriali a richiedere l’introduzione di un regime transitorio, almeno con riferimento all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.200 euro a 40.000 euro) previste per la violazione dell’obbligo. Con il decreto legge n. 41 del 2021, convertito con la L. 21 maggio 2021 n. 69, è stata dunque disposta una sospensione dell'applicazione ed è stato previsto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.
Supporto alle imprese, il ruolo di Conai
A partire dall'introduzione, l'obbligo di etichettatura ha generato dubbi circa la corretta applicazione della norma, sollevando numerosi quesiti su casistiche specifiche e complesse. Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, CONAI ha sviluppato un'apposita piattaforma e redatto una serie di “Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi“. Frutto di un lavoro di squadra con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, il documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato pubblicato e periodicamente aggiornato, sia alla luce del dialogo costante con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema. “Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi in merito ai contenuti da riportare in etichetta” ha dichiarato Luca Ruini, Presidente CONAI. “Ritengo sia fondamentale creare il terreno fertile per una contaminazione virtuosa di buone pratiche: è per questo che continua la nostra call to action volta a raccogliere e valorizzare gli esempi di etichette ambientali virtuose di alcune aziende, perché possano essere esempio e ispirazione per tutte le aziende, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni”.
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