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Prosegue la rubrica in collaborazione con ASLA, Associazione degli Studi Legali Associati, presieduta dall’Avvocato Giovanni Lega, Fondatore e Managing Partner di LCA Studio Legale. La rubrica ha ad oggetto il commento delle più importanti sentenze in materia ambientale da parte di alcuni Studi Associati aderenti ad ASLA.
Il contributo di oggi è stato fornito dall’Avv. Claudio Vivani Studio Merani Vivani & Associati.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4383 si pronuncia in maniera innovativa su un tema frequentemente ricorrente nella prassi, di grande attualità e di rilievo multidisciplinare: la possibilità di configurare – accanto a quella delle società di capitali – anche una responsabilità per violazione delle norme di tutela ambientale e, in particolare, in materia di scorretta gestione dei rifiuti e di contaminazione delle matrici ambientali, degli amministratori e/o dei soci delle stesse che si siano ingeriti (anche solo di fatto) nella gestione.
La sentenza in oggetto ravvisa tale possibilità in relazione a una fattispecie di contaminazione conseguente alla scorretta gestione di una discarica. L’iter motivazionale della pronuncia si impernia sui seguenti snodi. Ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società; in conseguenza del potere di rappresentanza generale, gravano sugli amministratori e sui soci talune responsabilità; più in particolare, ai sensi dell’art. 2476 c.c. gli amministratori (dunque, anche i soci amministratori) sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tra questi doveri – ad avviso del Consiglio di Stato - vanno annoverati anche quelli ambientali.
Dalla concatenazione normativa che precede, la pronuncia in esame fa discendere la responsabilità degli amministratori e dei soci amministratori non solo nei confronti della società, ma anche dei terzi e segnatamente delle pubbliche amministrazioni, avallando gli ordini di messa in sicurezza e di bonifica rivolti anche a tali soggetti in proprio.
Viene precisato che tale responsabilità non si estende a quegli amministratori (o soci amministratori) che dimostrino di essere esenti da colpa e che, essendo a cognizione dell’atto che si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso.
Altro orientamento ritiene invece che, in materia di gestione dei rifiuti e delle conseguenti contaminazioni, il responsabile dell’inquinamento su cui gravano gli obblighi di bonifica si identifica – in virtù del principio di immedesimazione organica – non con il singolo amministratore, bensì con la persona giuridica, salvo che l’amministratore non abbia agito di propria esclusiva iniziativa e contro gli interessi della società (Cons. Stato, sez. I, 27 marzo 2019, n. 1202).
Il revirement del Consiglio di Stato va dunque segnalato come oggetto di particolare attenzione a livello sia giuridico – essendo il tema ancora suscettibile di approfondimento alla luce della distinzione della responsabilità nei confronti della società rispetto a quella nei confronti dei soggetti terzi – sia pratico e applicativo, imponendo ancora maggiori cautele gestionali a livello societario.
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