PNRR, approvate e pubblicate le Linee Guida per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche
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PNRR, approvate e pubblicate le Linee Guida per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche

Il Governo italiano coadiuvato dai vari Ministeri sta portando avanti un ambizioso programma di riforme e investimenti che coinvolgeranno sia il settore privato che quello pubblico nei prossimi mesi.

Il 30 agosto scorso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha infatti pubblicato sul proprio sito istituzionale il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (di seguito il PFTE), le nuove linee guida sulle cui basi dovranno essere progettate e realizzate le opere pubbliche contemplate nel PNRR e che faranno parte del patrimonio infrastrutturale del nostro Paese al fine di renderlo sempre più efficiente e al passo con i dettami europei.

Le novità introdotte dal PFTE

Il PFTE introduce importanti novità nel settore della progettualità, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture pubbliche. Il documento difatti detta delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari). Il PFTE disciplina il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento.

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Le due macro-fasi di realizzazione del progetto di fattibilità: project phase e design phase

In particolare, il PFTE prevede la presenza di due macro-fasi differenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera:

  • L’individuazione dell’intervento infrastrutturale (project phase), fase in cui sono individuate le esigenze che l’opera deve essere in grado di soddisfare ed in cui viene elaborato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);
  • la progettazione dell’opera (design phase), fase in cui viene redatto da parte del responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Lo scopo del PFTE

Scopo principale del PFTE è la progettazione della soluzione che, tra tutte le alternative proposte, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. L’articolo 23 del Codice dei Contratti (noto anche come Decreto Legislativo 50/2016) stabilisce all’articolo 23 commi 5 e 6 che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”.

L’osservanza del principio “do no significant harm” nella realizzazione delle infrastrutture

Tra le condizioni imposte dalla Commissione europea per l’erogazione agli Stati membri dei fondi destinati alla ripresa dell’economia europea post pandemica vi è la verifica degli impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali, in particolare il rispetto e l’osservanza del principio “do no signficant harm” (non recare danni significativi all’ambiente). Tale principio dovrà guidare dunque la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali che verranno costruite con i fondi comunitari.

Il principio “do no signficant harm” è disciplinato dal Regolamento UE 2020/852, il testo normativo che detta i nuovi criteri in materia di finanza sostenibile. Il Regolamento UE 2020/852 prevede che un'attività economica arreca un danno significativo nei seguenti casi:

  •  alla mitigazione dei cambiamenti climatici se comporta significative emissioni di gas serra (GHG);
  • all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima;
  • all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è pericolosa per il buono stato dei corpi idrici, deteriorandoli qualitativamente o riducendone il potenziale ecologico;
  • all'economia circolare se comporta significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  • alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
  • alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per la comunità europea.

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