Ancora sulla possibile responsabilità del committente per la gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore
Ambiente

Ancora sulla possibile responsabilità del committente per la gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore

in collaborazione con logo ASLA

 

Prosegue la rubrica in collaborazione con ASLA, Associazione degli Studi Legali Associati, presieduta dall’Avvocato Giovanni Lega, Fondatore e Managing Partner di LCA Studio Legale. La rubrica ha ad oggetto il commento delle più importanti sentenze in materia ambientale da parte di alcuni Studi Associati aderenti ad ASLA.

Il contributo di oggi è stato fornito da Eleonora Malavasi, dello Studio Butti&Partners.

Con ordinanza n. 16975 del 16.06.2021 La Cassazione ribadisce che, nell’ambito dei contratti d’appalto, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava anche sul committente se egli si ingerisce nella gestione dei rifiuti affidata all’appaltatore.

Nei contratti d’appalto è sempre stato problematico verificare chi, tra appaltatore e committente, sia da qualificare come produttore dei rifiuti generati dall’attività appaltata. La nozione vigente di “produttore”, come modificata dal D.L. n. 92/2015, individua come tale «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 188 d.lgs. n. 152/2006).

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Dopo un contrasto giurisprudenziale sul significato da attribuire alla congiunzione “e”, la più recente giurisprudenza della Cassazione penale sembra essersi assestata nel ritenere che l’appaltatore sia, di regola, il produttore (materiale) del rifiuto, e che anche il committente possa però essere qualificato come produttore (giuridico) in caso di sua ingerenza, direzione o controllo (previsto contrattualmente o che si realizza di fatto indipendentemente dall’esistenza di uno specifico accordo) nella gestione dei rifiuti materialmente prodotti dall’appaltatore (cfr. ex multis sent. n. 5916/2015 e 11029/2015).

L’ordinanza n. 16975/2021 conferma questo filone interpretativo, ricordando che:

  • l'appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretta gestione, «salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto» (Cass. pen. n. 11029/2015 e n. 53623/2016);
  • qualora vi sia ingerenza da parte del committente, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava sia sull’appaltatore che sul committente indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti (Cass. pen. n. 39952/2019 e, più approfonditamente, n. 847/2020).

Nel caso affrontato dall’ordinanza in commento l’appaltatrice, alla quale erano stati commissionati lavori edili, secondo gli accertamenti svolti aveva realizzato una discarica abusiva con i rifiuti derivanti dall’attività svolta. Secondo quanto riportato nel testo dell’ordinanza, dagli atti risultava che l’area ove smaltire illecitamente i rifiuti fosse stata indicata all’appaltatore dal legale rappresentante della committente. In questa indicazione il giudice di merito aveva rilevato l’ingerenza che ha reso anche il committente, assieme all’appaltatore, responsabile per la realizzazione della discarica abusiva. La Cassazione ha confermato la correttezza di questa interpretazione.

La pronuncia della Cassazione impone di sottolineare ancora una volta non solo il rilievo delle clausole del contratto d’appalto sulla gestione dei rifiuti, ma anche l’importanza che vi sia coerenza tra le previsioni contrattuali e le condotte tenute dalle parti. Ed invero, nonostante da contratto tutti gli oneri di gestione dei rifiuti possano essere posti in capo all’appaltatore, anche il committente sarà responsabile per illecita gestione dei rifiuti in concorso con l’appaltatore nel caso in cui venga dimostrato che egli, nonostante le pattuizioni contrattuali, si sia di fatto ingerito o abbia di fatto esercitato poteri direttivi o di controllo sull’attività dell’appaltatore o abbia in qualche modo favorito, anche in via omissiva, l’illecita condotta dell’appaltatore.

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