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Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 31 Maggio n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (di seguito il Decreto Semplificazioni).
Il Decreto Semplificazioni, entrato in vigore a partire dal 1 Giugno, sembrerebbe rispondere alle esigenze di celerità e certezza del diritto reclamate a gran voce ormai da tempo dagli operanti del settore green e non solo. Al di là della riflessione indotta dalla crisi pandemica su un mutamento sia del modus vivendi che operandi di tutti gli operatori economici, la norma in oggetto sembrerebbe introdurre importanti novità nel campo istituzionale così da condurre speditamente il nostro Paese verso la transizione ecologica.
La norma in oggetto, il cui scopo è quello di dare attuazione a quanto stabilito nel PNRR, prevede oltre ad uno snellimento delle procedure anche la creazione di nuove figure governative e gestionali che dovrebbero essere di supporto e guida nel processo di transizione ecologica del nostro Paese.
La struttura del Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni si compone di 67 articoli e due Parti: la prima “Governance per il PNRR”, la seconda “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”.
L’apparato di governance del PNRR: la Cabina di regia, la Segreteria tecnica, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e l’Ufficio per la semplificazione.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Presidente del Consiglio e alla quale parteciperanno i Ministri e i Sottosegretari di Stato competenti in base alle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
La Cabina di regia, tra l’altro, svolgerà i seguenti compiti:
a) elaborazione degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR;
b) ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi;
c) monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnalazione all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione dell'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
d) trasmissione alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di una relazione sullo stato di attuazione del PNRR;
e) aggiornamento periodico del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi.
L’articolo 3 stabilisce invece la nascita di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da diversi rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, delle categorie produttive e sociali, del sistema universitario, della ricerca scientifica e della società civile. Scopo del Tavolo permanente è lo svolgere funzioni consultive nelle materie e nelle questioni afferenti al PNRR.
L’articolo 4 statuisce la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, organo che dovrà tra l’altro essere di supporto per la Cabina di regia e per il Tavolo permanente, elaborare periodici rapporti informativi ed individuare e segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili per superare le criticità segnalate dai Ministri competenti per materia.
L’articolo 5 prevede, così come richiesto da parecchio tempo dalle Associazioni di categoria del settore rinnovabili e non solo, presso la Presidenza del Consiglio l’istituzione di un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e un Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica.
L’istituzione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Il Titolo I della Parte II del Decreto detta delle disposizioni ad hoc per il settore ambientale. All’articolo 17 è prevista l’istituzione di una Commissione tecnica per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR e dei progetti attuativi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e per il Clima). Il nuovo organo sarà alle dipenenze funzionali del Ministero della Transizione ecologica e dovrà dare precedenza ai progetti di comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro, ovvero con una ricaduta in termini occupazionali attesa superiore a quindici unità di personale, nonché a progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi.
L’introduzione della fase preliminare in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
L’articolo 23 introduce nel Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) l’articolo 26 bis avente ad oggetto la fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). In particolare, la norma prevede che per i progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza regionale, il proponente possa richiedere prima della presentazione dell’istanza l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.
La nuova figura dell’interpello ambientale
L’articolo 27 istituisce la figura dell’interpello ambientale. Il nuovo istituto, contemplato nell’articolo 3-septies del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), consiste nella possibilità per un’amplia platea di soggetti tra cui Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Associazioni di Categoria e di protezione ambientale di inoltrare al Ministero della Transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le risposte fornite dal Ministero saranno considerate veri e propri criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle Pubbliche amministrazioni in campo ambientale.
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