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Prosegue la rubrica in collaborazione con ASLA, Associazione degli Studi Legali Associati, presieduta dall’Avvocato Giovanni Lega, Fondatore e Managing Partner di LCA Studio Legale. La rubrica avrà ad oggetto il commento delle più importanti sentenze in materia ambientale da parte di alcuni Studi Associati aderenti ad ASLA.
Il contributo di oggi è stato fornito da Alessandro Gemmo, di studio Linklaters.
La Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle royalty corrisposte agli enti locali dai produttori di energia da fonti rinnovabili prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida. Con sentenza n. 46/2021, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso la sanatoria delle royalty pagate agli enti locali dai produttori di energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 1, comma 953, della legge di Bilancio 2019 è infatti intervenuto in materia di proventi economici corrisposti dagli operatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili agli enti locali (c.d. royalty), sotto un duplice profilo. Da una parte, è stato introdotto l’obbligo di adeguare le relative convenzioni alle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, le quali hanno introdotto il divieto di prevedere misure di compensazione meramente patrimoniali o economiche a favore degli enti locali. D’altro canto, sono state fatte salve le erogazioni effettuate ai sensi delle convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida.
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Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta presentata da diversi operatori del settore energetico nell’ambito di un giudizio nel quale è stata contestata la debenza di dette royalty, ha sottoposto al vaglio del Giudice delle leggi la valutazione circa la legittimità costituzionale della sanatoria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha dubitato della ragionevolezza della norma sopra richiamata, evidenziando come la sanatoria delle erogazioni corrisposte dagli operatori sino al 3 ottobre 2010 mal si concilierebbe con il generale divieto di prevedere royalty introdotto dalle Linee Guida. Detta sanatoria rappresenterebbe inoltre, ad avviso del supremo giudice amministrativo, una potenziale lesione della legittima aspettativa degli operatori a ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di obblighi successivamente ritenuti invalidi, in violazione del principio della libertà d’iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione e dei principi di legalità e proporzionalità.
La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto infondate dette censure, valutando sostanzialmente ragionevoli e in linea con i dettami costituzionali le scelte operate dal Legislatore. In particolare, la Corte ha ritenuto che la disposizione concernente il mantenimento della piena efficacia degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010 (e conseguentemente, degli obblighi di corrispondere le relative royalty), deve essere intesa come una semplice conferma della non applicazione retroattiva delle prescrizioni delle Linee Guida, svolgendo invece la norma relativa all’obbligo di adeguare detti accordi il compito di riallineare e uniformare i medesimi alle Linee Guida e al divieto ivi contenuto di prevedere compensazioni meramente economiche.
In merito ai profili di contrasto con i principi di libertà d’iniziativa economica e di legalità della sanatoria, nella parte in cui non consente la ripetizione delle royalty già corrisposte, la Corte ha liquidato la questione evidenziando come la norma non impatterebbe sulla libera iniziativa economica degli operatori, essendo la sua portata applicativa circoscritta a convenzioni “liberamente pattuite tra le parti”, pertanto non incidendo in alcun modo sull’autonomia privata dei contraenti. Chiunque operi nel settore potrebbe forse dubitare dell’affermazione della Corte, avendo sperimentato l’effettiva libertà negoziale vantata nei confronti degli enti locali nella definizione del contenuto delle convenzioni stesse.
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