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I finanziamenti in materia di energie rinnovabili sono ormai considerati strumenti essenziali per rendere l’Unione europea un continente sempre più competitivo nella lotta ai cambiamenti climatici.
Il 16 settembre la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione dinanzi alla sessione plenaria del Parlamento europeo, ha annunciato di voler ridurre le emissioni climalteranti del 55% entro il 2030 e di rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050.
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione del 15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento nell'energia rinnovabile (d’ora in poi il Regolamento sul meccanismo di finanziamento dell’energia) sottolinea, ancora una volta, la volontà dell’Unione di sostenere una politica economica (completamente o quasi) “green”.
Il Regolamento sul meccanismo di finanziamento dell’energia trae la propria origine a sua volta dal Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (d’ora in poi il Regolamento 2018/1999) sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. L’articolo 33, comma 1 del Regolamento 2018/1999 prevede che la Commissione entro il 1 gennaio 2021 istituisca il meccanismo di finanziamento dell’Unione per l’energia (d’ora in poi il meccanismo).
Scopo del meccanismo è fare in modo che tutti i Paesi UE, tramite bandi di gara indetti dalla Commissione, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2022, 2025 e 2027 in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile.
In particolare, il meccanismo suddivide gli Stati membri in “Stati membri contribuenti” e “Stai membri ospitanti”.
Gli Stati membri contribuenti forniscono i finanziamenti per la realizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, gli Stati membri ospitanti, invece, sono i Paesi destinatari dei finanziamenti nonché, i Paesi UE che consentono l’installazione dei nuovi impianti sul loro territorio.
Ogni anno la Commissione invita gli Stati membri a manifestare il proprio interesse a partecipare, in qualità di Stati membri contribuenti e/o ospitanti, al meccanismo e, condivide con essi un calendario indicativo relativo alle diverse fasi.
Gli Stati membri, a seconda della loro qualità, devono fornire alla Commissione determinate informazioni: per esempio gli Stati membri contribuenti la quantità di energia che intendono sostenere con il meccanismo, gli Stati membri ospitanti le proprie preferenze in merito alle tecnologie da utilizzare.
Il meccanismo può essere finanziato da diverse fonti: pagamenti degli Stati membri, fondi dell’Unione o contributi del settore privato.
L’energia rinnovabile prodotta dagli impianti che beneficiano del meccanismo è distribuita per l’80% agli Stati membri contribuenti e per il 20% agli Stati membri ospitanti.
Nel caso in cui gli impianti siano realizzati in Paesi terzi (non facenti parte dell’Unione europea), l’intera quota di energia prodotta verrà attribuita allo Stato membro contribuente. Entro il 1°gennaio ed entro il 1° luglio dell’anno successivo all'anno di produzione, gli Stati membri ospitanti devono comunicare alla Commissione i dati sull'energia prodotta con il meccanismo. Al fine di valutare il funzionamento del meccanismo la Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, deve presentare al Comitato dell’Unione dell’energia una relazione che, successivamente, verrà resa pubblica.
Non vi è alcun dubbio che la grave crisi che stiamo attraversando apre scenari di grande incertezza ma non può negarsi che gli strumenti messi in campo dall'Unione europea in materia di politica ambientale ci consentono di guardare e pensare al futuro con un po' di ottimismo.
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