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Il 17 luglio 2020, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto Semplificazioni.
Il Decreto Semplificazioni è nato dalla necessità di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi in particolare in materia ambientale. Nella giornata di ieri - 10 settembre 2020 - è stato definitivamente approvato dalla Camera con 214 voti favorevoli, 149 contrari e 4 astenuti il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni. Di seguito si riporta un’analisi di alcune delle novità introdotte in materia ambientale che si reputano di maggior interesse.
Articolo 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale)
L’articolo 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale) del Decreto Semplificazioni ha modificato parte della disciplina dettata dal Legislatore nella Parte Seconda, Titoli I e III del Testo Unico dell’Ambiente e, in particolare, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra le novità introdotte dall'articolo 50 del Decreto Semplificazioni al Testo Unico dell’Ambiente si segnala quanto segue:
1) Il progetto di fattibilità
Nella nuova formulazione l’articolo 5, comma 1, lettera g) dispone che ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il proponente dovrà presentare il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7 dello stesso decreto ed in ogni caso dovrà essere tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
2) Attuazione del Piano Nazione Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)
All’articolo 7 bis dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis secondo cui entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa raggiunta con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuerà con uno o più decreti le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale.
3) Istituzione della Commissione Tecnica PNIEC
All'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis ai sensi del quale per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 bis, comma 2 bis è istituita la Commissione Tecnica PNIEC.
4) Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
L’articolo 19 che ha ad oggetto il procedimento c.d. di screening nella nuova formulazione prevede sia una riduzione dei tempi di esame dei progetti sottoposti al procedimento di screening, sia una particolare disciplina in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. In particolare, per quanto riguarda i nuovi termini procedimentali l’articolo 19 dispone che:
- “2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. […];
- 4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 (la comunicazione che viene fatta dall’autorità competente a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dalla realizzazione del progetto) e dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.[…]
- 6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente”.
Per quanto concerne, invece, l’ipotesi di inerzia nella conclusione del procedimento il nuovo articolo 19 del Testo Unico dell’Ambiente prevede che il titolare del potere sostituivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dopo aver acquisito il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Consultazione preventiva
L'articolo 20 del Testo Unico dell’Ambiente (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del rilascio del procedimento di VIA), nella nuova formulazione è rubricato “Consultazione preventiva”. Il Decreto Semplificazioni introduce, pertanto, la figura della consultazione preventiva che permette al proponente di richiedere, prima della presentazione del progetto, una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata ed il livello delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tale scopo, il proponente dovrà trasmettere, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali su cui l’autorità competente a sua volta dovrà esprimere il proprio parere.
Per quanto riguarda l’applicazione delle novità legislative su descritte, l’articolo 50 al comma 3 prevede che le nuove disposizioni si applicheranno alle istanze che verranno presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si precisa, inoltre, che il comma 3 bis dell’articolo 50 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, saranno recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del Testo Unico dell’Ambiente.
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