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La recente pubblicazione del regolamento UE 2017/852, pone un serio veto al commercio e alla fabbricazione di mercurio, regolamentando anche l’utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
Nonostante l’ampio utilizzo, la tossicità del mercurio per ambiente ed esseri viventi è nota da tempo. Gli effetti negativi, anche per brevi esposizioni, possono riguardare il sistema cardiovascolare, il sistema immunitario, l’apparato riproduttivo e il sistema nervoso, mentre forti dosaggi hanno effetti letali. Inoltre, la dimensione del problema ha assunto carattere transfrontaliero vista la diffusione delle possibili fonti che sono essenzialmente di origine antropica, come ad esempio la combustione di carbone fossile e determinati processi dell’industria chimica, cementiera, della raffinazione del petrolio ed estrattiva; e tra le possibili causa di contaminazione umana non vanno dimenticati il bioaccumulo in pesci e crostacei come e l’utilizzo di amalgama dentale contenente mercurio.
Per porre rimedio questa emergenza, nell’ambito di una conferenza internazionale del 2013 svoltasi sotto l’egida del consiglio direttivo dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) è stata siglata la convenzione di Minamata (dal nome della città giapponese che negli anni ’50 fu devastata da un rilascio enorme di mercurio), ratificata a stretto giro da 26 stati membri dell’Unione Europea, Italia compresa. Mancava, tuttavia, una disciplina di accordo tra la Convenzione e il quadro legislativo comunitario, compito che è stato affidato al recente regolamento (UE) 2017/852, abrogativo del precedente regolamento 1102/2008.
Tre essenzialmente i punti del nuovo provvedimento attorno ai quali si sviluppa la linea d’azione: il commercio e la fabbricazione di mercurio sia in forma libera che in composti, miscele e prodotti; l’uso e lo stoccaggio; lo smaltimento dei relativi rifiuti.
Scopo essenziale è la graduale eliminazione del mercurio e dei suoi composti dai processi di fabbricazione dove è ancora presente a favore di sostanze alternative, ma con rischi ben inferiori sia per gli organismi viventi che per l’ambiente; il tutto entro il 1° gennaio 2018, come prevede lo stesso regolamento. Sono, peraltro, previsti casi di esenzione (applicazioni militari o strumenti di ricerca scientifica) come anche la possibilità di deroga per i produttori che riescano a dimostrare (tramite notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro) una bassa soglia di pericolo per l'ambiente o la salute umana unitamente all’assenza di alternative esistenti sul mercato per specifici processi produttivi che prevedano l’utilizzo di mercurio.
Oggetto di specifiche disposizioni è l’utilizzo di mercurio per l’estrazione dell’oro (tassativamente vietato) e nella preparazione delle amalgami dentali, per le quali è previsto un piano di dismissione graduale, articolato in due anni (2018-2019).
Sui rifiuti, il regolamento (UE) 2017/852 stabilisce l’obbligo, per le imprese interessate, di trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, una nutrita serie di informazione alle autorità competenti in merito a quantitativi, stoccaggio, trattamento e impianti.
A loro volta, gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione Europea una relazione contenente informazioni sull’applicazione delle misure previste dalla legislazione, sulle fonti dislocate sul proprio territorio sia come scorte per l’industria sia come rifiuti. Tutte queste informazioni dovranno poi essere pubblicate on-line.
Autonomia decisionale è stata lasciata, invece, agli Stati sulla messa a punto di un sistema sanzionatorio che dovrà comunque risultare coerente con le finalità del nuovo regolamento e che andrà reso noto alla Commissione Europea.
In conclusione, con il nuovo regolamento, l’Unione Europea si dota di uno strumento legislativo in grado di armonizzare esigenze produttive con istanze ambientali e sanitarie, facendo così fronte comune su un problema che, come detto, ha ormai assunto una dimensione planetaria.
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