Aia: ancora poca chiarezza sul tema dell’obbligo di bonifica

Aia: ancora poca chiarezza sul tema dell’obbligo di bonifica

La circolare 14 novembre 2016, n. 27569 ha chiarito alcuni punti della disciplina, senza entrare nel merito di alcune questioni importanti ancora in sospeso come l’obbligo di  bonifica in caso di cessata attività

Dopo le circolari 27 ottobre 2014, n. 22295-GAB e 17 giugno 2015, n. 12422-GAB, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è tornato a fornire chiarimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (nota anche come “AIA”). In particolare, la circolare 14 novembre 2016, n. 27569 è stata emanata per chiarire punti in sospeso legati all’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IED).

Un primo punto riguarda la cosiddetta “capacità produttiva”, ovvero «la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto», che ai sensi del testo unico è utilizzato come una sorta di criterio dimensionale per attribuire o meno un’attività alla disciplina Aia. La circolare precisa che tale capacità debba fare riferimento a valori indicati dalla legislazione anche in presenza di “dati di targa” (ovvero legati alle caratteristiche tecniche dell’impianto) più permissivi solo laddove vi sia un monitoraggio costante da parte del gestore allo scopo di tenere aggiornata l’Autorità competente; in caso questa attività non possa essere garantita, i valori limite dovranno comunque fare riferimento ai dati di targa.

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Un secondo (e controverso) punto sul quale interviene la nuova circolare riguarda gli obblighi di bonifica da parte del gestore dell’impianto in caso di cessata attività Aia. Tanti sono ancora i dubbi interpretativi in attesa di una risposta da parte del Ministero dell’Ambiente; in questo senso, la circolare sembra voler “prendere tempo”, limitandosi a stilare un’elenco delle prime operazioni da mettere in atto al momento della cessazione delle attività Aia (dalla pulizia e messa in sicurezza degli impianti in vista della dismissione fino al ripristino del sito alle condizioni riportate all’interno della relazione di riferimento) e a ribadire gli obblighi del gestore in termini di comunicazione e di eventuale ripristino.

Un terzo e importantissimo tema è il riesame dell’autorizzazione in concomitanza con il termine della validità quadriennale delle conclusioni sulle Bat (Best Available Techiques). Sul punto il Ministero, dopo avere ribadito come chiarisce che oggetto del riesame sia l’intera installazione e non solo l’allineamento tra autorizzazione e conclusioni sulle BAT,  rende noto che la procedura può essere promossa autonomamente dal gestore qualora l’autorità (a cui spetta il compito di promuovere il riesame) risulti inadempiente.

Altri temi affrontati dalla circolare 14 novembre 2016, n. 27569, infine, riguardano la non rilevanza delle non-conformità emerse dalle autovalutazioni dei gestori in assenza di una verifica tecnica, di pertinenza degli enti di controllo e la non sovrapposizione tra le più ampie norme ambientali (D.Lgs. n. 152/2006) e la disciplina Aia che regola, semmai, aspetti di dettaglio o peculiari.

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