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di Mara Chilosi, avvocato in Milano, partner Studio Legale Associato Chilosi Martelli
Si parla molto, negli ultimi anni, di “circular economy”, ma ancora troppo poco di “end of waste”. Eppure, si tratta di concetti intimamente collegati; addirittura, si potrebbe dire, di due facce della stessa medaglia.
È difficile, infatti, pensare di poter favorire concretamente la “circular economy” senza concentrare l'attenzione anche sulla “cessazione della qualifica di rifiuto” (“end of waste”, appunto). E questo vale soprattutto in un Paese, quale è l'Italia, che conosce una regolamentazione della gestione dei rifiuti particolarmente formalistica e complessa (come sanno tutti coloro i quali si siano imbattuti nel “decreto Ronchi” prima e, da dieci anni a questa parte, nella Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 , noto anche come “Codice dell’ambiente”) e in cui il settore dei rifiuti sconta un pregiudizio negativo diffuso.
È evidente, del resto, che per ottenere il risultato di recuperare in modo effettivo e definitivo i rifiuti, trasformandoli - tecnicamente e giuridicamente - in nuove risorse da “restituire” al mercato sotto forma di veri e propri “prodotti” (come si diceva in passato - concetto tuttavia ormai superato - di “materie prime secondarie”) senza rischi per gli operatori della filiera, creando così un mercato dei “prodotti secondari”, occorre definire un quadro normativo ed amministrativo chiaro, omogeneo e, per quanto possibile, semplificato.
Qualche passo avanti in questa direzione, negli ultimi anni, è stato fatto.
Innanzitutto, ammettendo al regime autorizzativo semplificato di cui agli articoli 214 e 216 del d. lgs. 152/2006 le attività di trattamento disciplinate dai Regolamenti “end of waste” dell'Unione europea (il n. 333/2011 sui rottami di ferro, acciaio e alluminio; il n. 1179/2012 sui rottami di vetro; il n. 715/2013 sui rottami di rame) sul solo presupposto che ne siano rispettate le condizioni (modifica introdotta dalla legge 166/2014).
In secondo luogo, prevedendo (modifica pure introdotta dalla legge 166/2014) che l’operazione di recupero da cui si generano prodotti “end of waste” consistente nel mero “controllo” dei rifiuti per verificare se soddisfino o meno i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetta “preparazione per il riutilizzo”) sia parimenti ammessa al regime autorizzativo semplificato qualora le relative norme tecniche contemplino soltanto altre operazioni (quali la “messa in riserva” e le varie forme di “trattamento”), nel rispetto, naturalmente, di tutti gli altri requisiti, in primis delle caratteristiche dei rifiuti “in ingresso” e dei materiali “in uscita”. Va ricordato che le norme tecniche di riferimento per il recupero di rifiuti in regime semplificato sono, ancora oggi, oltre ai già citati Regolamenti europei, il decreto ministeriale 22/2013 sul combustibile solido secondario (Css), il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sui rifiuti non pericolosi, il decreto ministeriale 161/2002 sui rifiuti pericolosi e il decreto ministeriale 269/2005 sui rifiuti pericolosi provenienti dalle navi.
Pochi mesi fa, inoltre, il Ministero dell’ambiente ha diffuso un importante chiarimento in ordine alla possibilità, per le autorità competenti a cui spetta il rilascio delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti in regime “ordinario” (cioè, mediante l’autorizzazione “unica” di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006 o l’autorizzazione integrata ambientale, o “Aia”), di individuare “caso per caso”, vale a dire con riferimento a ciascun specifico impianto, le condizioni “end of waste” per i rifiuti gestiti (la base normativa va rinvenuta nel combinato disposto del comma 3 dell’art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 e dell’art. 9-bis, lett. a, del decreto-legge 172/2008).
Il Ministero ha dunque confermato che, in sede di rilascio delle autorizzazioni in regime ordinario, potranno essere definiti le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto, le operazioni di recupero eseguibili e, soprattutto, le caratteristiche qualitative e merceologiche che i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno possedere per essere qualificati giuridicamente come “end of waste”, ossia come veri e propri “prodotti” la cui gestione fuoriesce dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti. Naturalmente, questo tipo di regolamentazione, che spetta alle singole autorità competenti (si tratta, a seconda dei casi, della Regione o della Provincia), potrà essere favorita dall’esistenza di norme tecniche armonizzate di settore (ad esempio, norme Uni En Iso o norme merceologiche adottate dalle Cciaa), ma non è escluso il richiamo a “specifiche” contrattuali in riferimento a “filiere chiuse” riguardanti particolari destinazioni.
Condizioni “end of waste” ulteriori possono, peraltro, essere definite anche mediante appositi accordi di programma, ma al riguardo non si può fare a meno di osservare che si tratta di uno strumento che, nel nostro Paese, è rimasto sinora pressoché inutilizzato.
Infine, meritano di essere menzionati, in questo cammino progressivo verso la “circular economy”, due importanti tavoli di lavoro istituiti presso il Ministero dell’ambiente: il primo dovrà portare all’adozione di un decreto che individui i principi generali per la cessazione della qualifica di rifiuto ed i criteri specifici inerenti ad alcune ulteriori categorie di rifiuti individuate come prioritarie (fresato d’asfalto, gomma da pneumatici fuori uso, vetro sanitario e da raccolta indifferenziata, legno, plastiche, vetroresina da imbarcazioni, scorie di acciaieria, tessili, inerti da costruzione e demolizione, ceneri di pirite); al secondo è stato affidato il compito di revisionare l’Allegato X della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 sui combustibili ammessi come “non rifiuto” in impianti industriali.
Pertanto, si attendono a breve interessanti novità.
In definitiva, gli strumenti per fare effettivamente partire un mercato del recupero, dunque, non mancano. Vi è però la necessità di “misure premiali” più concrete anche sul fronte economico (ad esempio, agevolazioni fiscali per chi utilizza prodotti secondari e per chi fa ricerca nel campo delle tecnologie di recupero, investendo in quelle più innovative). Ciò che manca, forse, è un po’ di coraggio, non soltanto da parte delle autorità competenti, ma anche degli operatori del settore, per i quali la sfida da cogliere per il futuro è quella di trasformarsi da “imprese di servizio” a veri e propri “fabbricanti di prodotti secondari”, assumendo una veste più “industriale”, al pari delle imprese del riciclaggio (vetrerie, cartiere, pannellifici, ecc.).
Del resto, non lo richiede soltanto il mercato, ma anche la legislazione, che, in questi settori, è sempre più stringente (si pensi alla sottoposizione dei “prodotti secondari” alla normativa Reach). Si tratta senza dubbio di un rinnovamento importante, al quale è però inevitabilmente legato l’effettivo raggiungimento della “circular economy”.
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