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Il Ministero delle Politiche agricole 25 febbraio 2016 individua i criteri per stabilire quando effluenti di allevamento, acque reflue e digestato possano essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti.
Effluenti di allevamento, acque reflue e digestato. Questi i tre assi attorno ai quali ruota il recentissimo decreto del Ministero delle Politiche agricole 25 febbraio 2016, il cui scopo è individuare le norme tecniche generali per la disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica di queste tre matrici ambientali. Nel fare questo, il D.M. 25 febbraio 2016, emanato ai sensi dell’art. 112, D.Lgs. n. 152/2006, in sostituzione del precedente D.M. 7 aprile 2006, specifica anche le condizioni in assenza delle quali si applica la disciplina sui rifiuti, comprese non solo la necessità di ricorrere a un’autorizzazione preventiva per gestire quelli che verrebbero a configurarsi come residui, ma anche le eventuali sanzioni penali.
Entrando nello specifico, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, il D.M. 25 febbraio 2016 individua nella tutela igienico-sanitaria e ambientale, nella gestione agronomica e nella valorizzazione energetica le finalità che devono necessariamente guidare le fasi di trattamento e di stoccaggio degli effluenti, dettagliando, a questo proposito, specifici valori indicati nelle Tabelle 1, 2, 3 dell’Allegato I. Su analoghi motivi, unitamente alle caratteristiche dei luoghi e dalla prossimità di corpi d’acqua sono anche basati i divieti di utilizzo. Inoltre, l’art. 11 e l’art. 12 dettagliano le modalità tecniche e operative per lo stoccaggio degli effluenti, distinguendo tra “palabili” e “non palabili”.
La maggiore novità per quanto riguarda le acque reflue è la possibilità di utilizzare, sempre a fini agronomici, i reflui idrici contenenti scarti lavorazione dell’industria casearia, anche se sono necessarie preliminarmente un’ autorizzazione dell’autorità sanitaria competente e una relazione tecnica che attestino l’idoneità delle caratteristiche del terreno interessato. Nessuna novità, invece, per i casi di divieto, che restano identici a quelli previsti dal D.M. 7 aprile 2006.
La vera novità del D.M. 25 febbraio 2016 è però la disciplina relativa all’utilizzo agronomico del digestato, inteso come è il residuo del processo di digestione anaerobica. In particolare, il Titolo IV detta un’articolata serie di condizioni per gestire il digestato come “sottoprodotto” (art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006) in termini di: materiali e sostanze di cui deve essere composto (distinguendo tra agrozootecnico e agroindustriale), tipologia di impianti con cui deve essere prodotto (aziendali o interaziendali) e finalità di utilizzo. I produttori di digestato, per provarne l’idoneità all’utilizzo agronomico, hanno l’obbligo di comprovare l’esistenza di precise caratteristiche tecniche che andranno comunicate periodicamente alle autorità; disciplinati anche i casi di esclusione.
Trasversale rispetto ai tre filoni è, infine, la parte relativa alla comunicazione preliminare all’utilizzo che i produttori e/o gli utilizzatori devono inviare almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’utilizzazione e che deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni. Previsti anche in questo ambito i casi di esonero dall’obbligo che vengono per lo più rimandati alle regioni e una distinzione tra un piano di utilizzazione “ordinario” e uno “semplificato”, in base a quanto stabilito dall’Allegato V, parte B al D.M. 25 febbraio 2016.
In conclusione, il D.M. 25 febbraio 2016 rappresenta un importante documento di aggiornamento della disciplina agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, pur in accordo a imprescindibili istanze ambientali e sanitarie.
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