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La direttiva del 16 dicembre 2015, n. 274, pubblicata sul sito web del MATTM, chiarisce come condurre le istruttorie
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA), come noto, è una disciplina regolamentata dalla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto “testo unico ambientale”) e successive modifiche, che riguarda alcune categorie di attività produttive che possono generare impatti sulle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.). I provvedimenti autorizzativi, una volta ottenuti, hanno validità generalmente quinquennale o decennale, al termine dei quali necessitano di una fase di riesame (ad esempio per verificare modifiche apportate agli impianti oggetto dell’autorizzazione) prima dell’eventuale rinnovo. Tuttavia, non tutte le modifiche sono oggetto di valutazione pre-rinnovo, in quanto potrebbero risultare non significative; di conseguenza, nel corso degli ultimi anni si è aperto un dibattito sulla soglia di rilevanza delle diverse tipologie di modifiche e sulla conseguente necessità di segnalarle alle autorità competenti (ministero dell’Ambiente per i grandi impianti, regione/provincia per gli altri).
La grande attenzione in merito alla portata delle variazioni non deve stupire se si pensa al diverso iter autorizzativo da mettere in atto a seconda dei casi (semplice comunicazione all’autorità competente per le modifiche non sostanziali, apertura di un’istruttoria per il riesame di quelle rilevanti) e, soprattutto, al diverso impianto sanzionatorio che passa dalla semplice sanzione amministrativa (che comunque può arrivare a 15.000,00 €) alla sanzione penale (arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro) prevista per la modifica sostanziale eseguita senza autorizzazione.
Nel tentativo di fare chiarezza, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è recentemente intervenuto con la direttiva del 16 dicembre 2015, n. 274, la cui finalità è «disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». Il provvedimento pubblicato unicamente sul sito web del dicastero è già entrato in vigore.
In particolare, il provvedimento, se da un lato ha ribadito la centralità della valutazione preventiva (quindi in fase di progettazione) in merito alla sostanzialità delle modifiche, dall’altro, ha anche definito una serie di situazioni (cosiddetti “criteri speditivi”) per aiutare gli stessi gestori a valutare la reale portata della modifica e, di conseguenza, a capire quale tipo di comunicazione inoltrare alle autorità. Inoltre, all’interno delle modifiche “sostanziali” sono state dettagliate quelle identificabili con un esame preliminare, in modo da dirimere fin dall’inizio qualsiasi possibile interpretazione soggettiva da parte dei gestori.
Così, ad esempio, gli interventi che non comportano effetti sull’ambiente o rivolti a unità nuove che non rientrano nel piano di autorizzazioni già in essere non sono assimilabili a modifiche; viceversa, le variazioni soggette a VIA o che comportano l’emissione di nuove sostanze significative rientrano tra quelle soggette a esame preliminare.
In conclusione, la direttiva del Ministero dell’Ambiente è riuscita finalmente a chiarire alcuni ambiti della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale, nell’interesse non solo del settore industriale, ma anche delle stesse autorità competenti alle quali il provvedimento ha fornito utili indicazioni operative.
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