Tutela dell’ambiente e risorse energetiche al centro del collegato ambientale 2015 (secondo estratto)
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Tutela dell’ambiente e risorse energetiche al centro del collegato ambientale 2015 (secondo estratto)

Non solo rifiuti e bonifiche, ma anche grande attenzione alle risorse idriche, alla prevenzione del rischio idrogeologico e all’uso efficiente delle fonti energetiche nella legge n. 221/2015

Spazio alla tutela delle acque e del suolo e alle fonti energetiche alternative. Questi i temi che, unitamente ai provvedimenti sui rifiuti (si veda il precedente approfondimento), costituiscono l’ossatura delle modifiche all’attuale legislazione ambientale messe in atto dal collegato alla legge di stabilità 2014 (legge n. 221/2015). Senza dimenticare, ovviamente, le misure di cui al Capo IV sul rilancio della green economy, che saranno analizzate nell’approfondimento di fine febbraio.

Il tema delle acque viene affrontato secondo due prospettive: l’ottimizzazione dei consumi e la tutela delle risorse.
Sul primo fronte si segnalano la messa a punto di strumenti quali un fondo di garanzia a favore del potenziamento delle infrastrutture idriche (art. 58) e il rafforzamento dei contratti di fiume, accordi di programmazione volontaria per la tutela dei bacini fluviali, peraltro già adottati da alcune amministrazioni regionali (art. 59). Particolare è poi il disposto dell’art. 60 che prevede agevolazioni nella fornitura di acqua impiegata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle utenze disagiate sotto il profilo socio-economico. Le misure a favore della tutela delle risorse idriche si concretizzano, invece nell’obbligo di ricorrere alla VIA per gli scarichi diretti in mare generati dalle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (come anche per il materiale da escavo e da attività di posa in mare di cavi e condotte; art. 8) e nell’assimilazione delle acque reflue provenienti dai frantoi oleari ai reflui domestici (art. 65).

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Strettamente legata al tema “acque”, la tutela del suolo passa attraverso, innanzitutto, lo stanziamento di misure finanziarie a supporto di attività urgenti: 10 milioni di euro per i comuni che metteranno in atto interventi di rimozione e/o demolizione di opere e immobili edificati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato (art. 52); l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, di un fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 55); credito d’imposta del 50% da applicare alle spese sostenute per le bonifiche da amianto (art. 56).

Altre misure, più amministrative, sono la sostituzione, a tutti gli effetti, delle Autorità di bacino con le Autorità distrettuali (art. 51) e la non applicabilità del “silenzio-assenso” a tutte le procedure attuate in condizioni di rischio idrogeologico (art. 54). Da ultima, ma non meno importante, è la gestione dei materiali litoidi che l’art. 53 esclude dalla disciplina sui rifiuti, assoggettandola a quella sulle attività estrattive, sebbene limitatamente a quelle effettuate in base a concessioni e pagamento di canoni.

Agevolazioni anche per il settore energetico: favorite le aziende certificate ISO50001 nell’accesso ai fondi derivanti dalle vendite all’asta delle quote di emissione (art. 10), ammessi nuovi sottoprodotti all’utilizzo negli impianti a biomasse e biogas (art. 13), autorizzazioni più semplici per le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale che devono attraversare beni demaniali (art. 14), oltre a una serie di variazioni per la disciplina sull'efficienza degli usi finali dell'energia e sui servizi energetici (art. 12). Unico “giro di vite” l’obbligo di prevedere una valutazione di impatto sanitario nei nuovi procedimenti di VIA richiesti per impianti di combustione, raffinazione, gassificazione e liquefazione e centrali termiche.

Completano il quadro una serie di misure varie: maggiore tutela dell’ambiente marino dal trasporto di sostanze inquinanti (art. 1) e dalla prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 2) nonché della mobilità sostenibile (art. 5); prorogata al 25 novembre 2016 la delega in materia di inquinamento acustico (art. 76); variazioni alla disciplina sulla gestione dei sedimenti dragati all’interno dei siti di bonifica di interesse nazionale (art. 78).

Terzo ed ultimo estratto - Quarta settimana di Febbraio

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