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Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore il giorno 11/04/2014, ha recepito la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). In sostanza il nuovo decreto ha quasi completamente riscritto la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale contenuta oggi nel D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.. La nuova disciplina non costituisce solo un aggiornamento di quella previgente in quanto reca delle novità assolute.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore il giorno 11/04/2014, ha recepito la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). In sostanza il nuovo decreto ha quasi completamente riscritto la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale contenuta oggi nel D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.. La nuova disciplina non costituisce solo un aggiornamento di quella previgente in quanto reca delle novità assolute.
Nella disciplina delle definizioni del nuovo Dlgs vengono aggiunte le nozioni di:
- Installazione esistente: una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data,sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Documento di riferimento sulle “BAT” o “BREF”.
- Conclusioni sulle BAT: un documento contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se delcaso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” o “BAT-AEL”: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.
- Relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
- Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up e la stessa nozione di A.I.A. è stata oggetto di modifica.
Anche il campo di applicazione della norma è mutato, con l’inserimento di nuove attività, prima non previste e dunque con l’obbligo di nuove aziende di sottoporsi alla disciplina dell’AIA.
Sono state inoltre riscritte od oggetto di importanti modifiche le discipline dell’Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, della Domanda di autorizzazione integrata ambientale (in particolare nuova è la disciplina della Conferenza dei Servizi per l’A.I.A.), la disciplina dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, le condizioni per l’autorizzazione, le Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, la disciplina del Rinnovo e riesame dell’A.I.A., le disposizioni in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento.
Radicalmente modificate sono anche le discipline delle ATTIVITÀ ISPETTIVE, la disciplina degli Incidenti o imprevisti nonché la DISCIPLINA SANZIONATORIA e agli allegati tecnici.
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