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Il D.M. 15 febbraio 2017 riguarda i criteri minimi ambientali dei prodotti da utilizzare lungo strade e ferrovie e deriva direttamente dal piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari e non dal PAN-GPP.
Nuova voce nella lista dei criteri minimi ambientali. Dopo il D.M. 11 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili, con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 sono stati adottati i criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente (100% del valore a base d’asta) nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti con fitosanitari o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. A differenza dei precedenti, però, questi nuovi criteri minimi ambientali non derivano dalla disciplina legata al piano d’azione nazionale per le cosiddette “forniture verdi” (meglio noto come “PAN GPP” di cui al decreto ministeriale 135/2008 e successive modifiche), ma discendono dalle disposizioni del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014) che ha previsto la messa a punto di misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie e le strade, rispettivamente ai punti A.5.4 e A.5.5 dell’Allegato. Questo a riprova del fatto che le “istanze” ambientali sono spesso parte integrante di provvedimenti di natura diversa anche nelle previsioni di misure da attuare in seguito.
A parte questa differenza, il documento rispecchia l’impostazione degli altri criteri ambientali minimi e prevede due sezioni dedicate alle forniture per i lavori, rispettivamente, lungo le ferrovie e lungo le strade. Ciascuna sezione è divisa in più parti: oggetto dell’appalto, selezione dei candidati, specifiche tecniche, condizioni di esecuzione e criteri premianti.
In particolare, i candidati dovranno offrire una serie di garanzie per comprovare di essere in grado di svolgere le operazioni di disinfestazione, oltre che a regola d’arte, anche nel rispetto dell’ambiente. Di conseguenza, insieme all’esperienza e alla capacità organizzativa, i candidati dovranno avere adottato un sistema di gestione ambientale (Iso 14001, Emas o equivalente).
Molto dettagliate sono anche le prescrizioni per i prodotti e i macchinari da utilizzare. Per i primi valgono i divieti previsti dal piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari relativi ai preparati che contengono determinate sostanze cancerogene, mutagene e tossiche nonché pericolose per la salute dell’uomo e dell’ambiente codificate dalla disciplina sui preparati pericolosi (D.Lgs. n. 65/2003) Inoltre devono essere considerate condizioni d’uso nelle quali è proibito l’utilizzo di determinate sostanze come la fase stagionale della fioritura o la presenza di superfici impermeabili nelle vicinanze di corpi d’acqua per il rischio di deflusso superficiale. I macchinari dovranno, invece, essere dotati di dispositivi che garantiscano il trattamento corretto dei prodotti che andranno miscelati continuamente fino al momento dell’applicazione per evitare l’utilizzo di miscele già pronte, ma anche l’applicazione mirata (ugelli orientabili) e sicura (valvole di arresto improvviso e sistemi di protezione anche per gli operatori). Per le autostrade sono peraltro previste per lo più operazioni di tipo meccanico (spazzolatura).
Il rigore che contraddistingue questi nuovi criteri minimi ambientali non deve stupire alla luce del fatto che le forniture riguardano l’applicazione di sostanze pericolose in grado di causare ripercussioni per la flora e la fauna come anche della popolazione che vive nei pressi dei tratti interessati dalla disinfestazione.
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